Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 47 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nei confronti di:
OLIVA GIUSEPPE, n. il 14/11/1978;
avverso l’ordinanza n. 3495/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del
10/12/2015/;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, che chiedeva l’annullamento del
provvedimento impugnato limitatamente all’autorizzazione ad allontanarsi dalla
propria abitazione per quattro ore;

Data Udienza: 02/12/2016

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/12/2015 il Tribunale di sorveglianza di Firenze accoglieva
l’istanza proposta da Oliva Giuseppe di applicazione della misura alternativa della
detenzione domiciliare in relazione alla condanna ad otto mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 570 cod. pen. inflitta con sentenza della Corte di appello di
Firenze del 09/07/2012, irrevocabile il 22/02/2013, concedendogli altresì
l’autorizzazione ad uscire dal proprio domicilio quattro ore al giorno (tra le ore 9.00

genze di vita.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze proponeva ricorso per
Cassazione avverso tale ordinanza in ordine alla statuizione accessoria concernente
l’autorizzazione ad uscire per quattro ore giornaliere per vizio di legge in relazione
agli artt. 47 ter ord. pen. e 284 cod. proc. pen. nonché per difetto di motivazione.
La ricorrente osservava che tale autorizzazione era stata rilasciata indipendentemente da una richiesta dell’interessato di allontanarsi; non poteva desumersi che
altri soggetti non potessero attendere alle sue esigenze primarie e, anzi, ff~:dnt
lo stesso provvedimento menzionava il suo stato di convivenza con una compagna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Va, in primo luogo, ricordato come per proporre qualunque impugnazione occorra avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), e altresì come l’interesse rilevante a tal fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse
meramente morale ovvero teorico), ma anche concreto, atteso che l’impugnazione
deve mirare ad ottenere un risultato tangibilmente favorevole quale la rimozione di
un provvedimento pregiudizievole.
Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse a proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di parte, ma anche permanere al momento dell’invocata decisione,
di talché l’impugnazione non può non perdere il necessario requisito dell’interesse,
come sopra inteso, allorché l’impugnante abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di impugnazione, ovvero quando si siano comunque
create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad quem.

e le ore 11 nonché tra le ore 17.00 e le ore 19.00), per provvedere alle proprie esi-

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In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto ed attuale – induce
ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett.
a), cod. proc. pen. (sulla nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez.
U, 27/10/2011 n. 6624, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie,
il ricorso del Procuratore Generale di Firenze debba essere dichiarato inammissibile

Invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di Cassazione, l’Oliva ha terminato di espiare la pena detentiva di otto mesi suindicata in regime di affidamento in
prova conclusosi in data 01/09/2016.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

IV, et-

r•)-2
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2016.

per sopravvenuta carenza di interesse.

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