Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46999 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46999 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Calcò Salvatore, nato il 9.1.1968 avverso la sentenza
della Corte di Appello di Catania del 30.1.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la
sentenza emessa il 9 marzo 2011 dal Tribunale della medesima città di
condanna dell’odierno imputato per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen.
(avendo egli denunciato un sinistro stradale in realtà mai verificatosi, ovvero
verificatosi in modo diverso, al fine di conseguire l’indennizzo da parte della
compagnia di assicurazione).
Ricorre, assistito da difensore, l’imputato lamentando violazione di legge e
vizio di motivazione per difetto della condizione di procedibilità della querela
richiesta dall’art. 642 comma 2 cod. pen., rilevando come il deposito della
querela da parte della compagnia di assicurazioni, avvenuto in data 26

Data Udienza: 19/11/2013

gennaio 2006, sarebbe da considerarsi tardivo perché avvenuto oltre il
termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto, richiesto dall’art. 124 cod. pen.
Nel ricorso si argomentano le ragioni di fatto di tale tardività. Si rileva,
peraltro, come tale doglianza non abbia costituito motivo di appello: per
concludere che, attesa la rilevabilità di ufficio delle difetto di una condizione di
procedibilità in ogni stato e grado del processo, la mancata presentazione del
relativo motivo di appello non dovrebbe ostare all’accertamento in sede di
legittimità. A tal riguardo, cita giurisprudenza di questa Corte.
Con un ulteriore motivo si lamenta vizio di motivazione circa il giudizio sulla
penale responsabilità, lamentando che sia il Tribunale che la Corte di appello
avrebbero raggiunto il convincimento sulla penale responsabilità dell’imputato
prescindendo dalla considerazione logica delle risultanze istruttorie e in
costanza del ragionevole dubbio che avrebbe dovuto invece imporre un
giudizio di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va osservato come pur essendo il difetto di querela
rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia in sede di legittimità
non è possibile valutare la base fattuale posta a fondamento dell’affermazione sulla
tardività della presentazione della querela. Sarebbe stato, questo, compito del
giudice di merito; tuttavia non avendo il ricorrente presentato uno specifico motivo
di appello, la motivazione della sentenza non risulta difettosa a riguardo.
L’insindacabilità del fatto in questa sede, impedisce peraltro la verifica dell’effettiva
tardività in cui sarebbe incorsa la persona offesa nel presentare l’atto di querela.
Dal che l’infondatezza del motivo.
Quanto al giudizio sulla penale responsabilità, è sufficiente rilevare come ricorre il
vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di
illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale
estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25
maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte
del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talché
la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e
logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli
specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le
critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).
Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che, innovando
sul punto l’art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di motivazione con

il

riferimento ad “altri atti del processo”: alla Corte di cassazione resta comunque
preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei
giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare
l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur

alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di
cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla
correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova
valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, deve limitarsi a verificare se
la giustificazione del giudice di merito sia compatibile con il senso comune e con i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n.
36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380) e tale da
superare il limite del ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole
dubbio implica, infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei
fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta,
in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi
alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può fondarsi su
un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v. Cass. sez. IV,
17.6.2011, n. 30862; sentenza Sezione 1^, 21 maggio 2008, Franzoni, rv. 240673;
anche Sezione 4^, 12 novembre 2009, Durante, rv. 245879).
La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma
anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della
fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del
requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello
ha esposto un ragionamento argomentativo per quanto sintetico, tuttavia coerente,
completo e privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata
ricostruzione dei fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi.
La Corte territoriale ha infatti sinteticamente ma completamente esposto, alle
pagine 2 e 3 della motivazione, le ragioni poste a base del giudizio sulla
responsabilità, ampiamente fondate sulla ricostruzione del sinistro effettuata dal
c.t.u. incaricato, nella causa civile di risarcimento danni, dal Giudice di pace. La
Corte di appello ha confrontato la versione dei fatti fornita dall’imputato alla

dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura

compagnia di assicurazione con tale ricostruzione; ha espresso una articolata
valutazione sulla relazione del tecnico, facendole proprie a pagina 4 della
motivazione. Ha pure chiarito le ragioni per cui non ha ritenuto di accedere alle
diverse conclusioni del consulente di parte, il quale poté visionare i mezzi soltanto
alcuni anni dopo il sinistro, pertanto senza nessuna garanzia che lo stato dei
medesimi mezzi (non sottoposti a sequestro) non fosse stato modificato; ha
segnalato peraltro come le conclusioni dello stesso consulente dell’imputato siano

tali conclusioni non possano essere ritenute idonee a smentire le acquisizioni
probatorie di segno contrario. A fronte di tale motivazione, nel ricorso non si
evidenziano in alcun modo presunti difetti logici. Come tale, anche l’esposto motivo
deve essere dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato il 19.11.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
nico Gallo(
(..o

state espresse in modo semplicemente dubitativo; per affermare logicamente come

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