Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46999 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46999 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE SERGIO N. IL 10/08/1953
avverso la sentenza n. 4563/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0,3c.,
che ha concluso perAc_
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Considerato in fatto
Con sentenza in data 28.11.2014 la Corte d’Appello di Genova confermava la
sentenza emessa il 30.10.2012 dal locale Tribunale di condanna di Carbone Sergio alla
pena di giustizia per il reato di guida in stato di abbrezza, concesse le attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante di aver provocato un sinistro stradale, ed applicava
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La Corte territoriale, nel richiamare le argomentazioni svolte dal Tribunale,

particolare l’assunzione di alcol dopo il sinistro, tenuto conto che si trattava di una
versione non fornita dall’imputato, rimasto contumace, e smentita dalla dinamica
dell’incidente, provocato dal Carbone con invasione dell’opposta corsia di marcia.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre distinti
motivi: mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e
dell’aggravante contestata, rispetto alle specifiche censure mosse nell’atto di appello, in
cui era stata eccepita la carenza di prova dello stato di ebbrezza del Carbone al momento
del sinistro, tenuto conto che gli agenti erano intervenuti dopo circa due ore e dunque
non era possibile escludere che l’imputato avesse assunto alcol solo successivamente per
superare lo shock, ed era stata censurata la ritenuta sussistenza della contestata
aggravante, nonostante dall’istruttoria dibattimentale non fosse emerso alcun elemento
da cui si potesse ritenere che la colpa del sinistro fosse addebitabile all’imputato;
violazione di legge, violazione o erronea applicazione dell’art.186, comma 9 bis, C.d.S. in
ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva in ragione degli effetti del
giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, dovendosi ritenere che l’aggravante
di aver provocato un incidente – oltre ad essere non dimostrata – era stata comunque
“paralizzata” dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche; infine, mancanza di
motivazione rispetto alla richiesta di diminuzione della pena inflitta in primo grado,
tenuto conto dell’entità del fatto, dell’età dell’imputato e del suo stato di incensuratezza.
Per tali ragioni ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al
Giudice di merito competente per ogni conseguente pronuncia.
Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo il Carbone non contesta l’accertato stato di ebbrezza, ma
deduce che lo stesso sarebbe insorto per assunzione di alcol solo a seguito del sinistro:
come correttamente ritenuto dalla Corte di merito nessuna dichiarazione è stata resa in
tal senso dall’imputato, rimasto contumace, né è stata offerta alcuna prova a sostegno.
Parimenti corretto e logico il ragionamento del giudice d’appello secondo cui era
stata la stessa dinamica del sinistro a far ritenere che il Carbone, proprio per lo stato

disattendeva i motivi di appello volti ad una diversa ricostruzione del fatto, ed in

ebbrezza, avesse perso il controllo dell’auto provocando l’incidente, stante l’invasione
dell’opposta corsia e i danni provocati all’auto che sopraggiungeva in quel momento,
spinta a seguito dell’urto fin oltre il limte della strada.
Nessun rilievo può muoversi poi alla Corte territoriale con riferimento alla
dosimetria della pena, in quanto, nonostante sia stata valorizzata la gravità del tasso
alcolemico, riscontrato in misura assai elevata (pari a g/I 2,25), all’esito del giudizio di
bilanciamento tra la contestata aggravante e le concesse circostanze attenuanti

possibile elemento calmieratore a favore dell’imputato, richiesto in ricorso in ragione
esclusivamente della età (62 anni) e della incensuratezza, di elementi cioè privi di una
particolare valenza che non abbia già formato oggetto di considerazione nei due giudizi di
merito.
La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta dal ricorrente è
esclusa dall’art.186, comma 9 bis, che fa espressamente salvi i casi di cui al precedente
comma 2 bis, come si legge nell’impugnata sentenza, e dunque nessuna violazione di
legge si ravvisa sul punto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2015

Il Consiglie fjnsore

Il Presidente

generiche, è stata applicata una pena non lontana dal minimo edittale, senza un ulteriore

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