Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46998 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46998 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AWUHA CHARLES N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 5000/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ofeak i-304i( 040
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Data Udienza: 12/11/2015

Ritenuto in fatto
1. – AWUHA Charles ricorre avverso la sentenza di cui in premessa, con la
quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di
Bologna in composizione monocratica in data 18.9.2014 con la quale l’AWUHA
era stato condannato ad anni quattro di reclusione ed € 18.000 di multa -previa
concessione delle attenuanti generiche- in relazione al reato p. e p. dall’art. 73
D.P.R. 309/1990, accertato presso l’Aeroporto Marconi di Bologna il 1.12.2013,
per avere detenuto a fini di cessione 70 ovuli di cocaina (per un peso totale di gr.

2. – Quale unico motivo di ricorso, l’AWUHA si duole dell’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale e comunque della carenza di motivazione
della sentenza, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso totalmente di
motivare in ordine alla richiesta difensiva di declaratoria di nullità della sentenza
di primo grado, riferita alla dedotta diversità del fatto contestato (l’imputazione,
come sopra riportato, si riferiva alla detenzione di un quantitativo di cocaina,
mentre il ricorrente è stato condannato per detenzione di sostanza stupefacente
del tipo eroina. Ciò, osserva il ricorrente, comporta un’oggettiva diversità del
fatto per cui v’è condanna rispetto a quello contestato, di tal che, a seguito della
mozione difensiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto restituire gli atti al PM e
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado; viceversa, lamenta l’AWUHA,
nella motivazione della sentenza la Corte di merito non ha dato alcun riscontro
alla sollecitazione difensiva, confermando la condanna inflittagli in primo grado.
Con memoria successivamente depositata dall’avv. Camera, nell’interesse
dell’AWUHA, si ribadisce il detto motivo di gravame, che viene ulteriormente
illustrato.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.
Va premesso che, in base alla lettura della sentenza impugnata, non è dato
rinvenire alcuno specifico riferimento alla natura e tipologia dello stupefacente in
relazione alla cui detenzione l’AWUHA è stato condannato; vi si parla unicamente
di “droga pesante”, ed è noto che tale nozione -sia in relazione alle tabelle
richiamate dalla normativa sugli stupefacenti, sia in relazione alle pene edittali
previste per i reati in materia- si riferisce tanto alla cocaina (ossia allo
stupefacente la cui detenzione è contestata), quanto all’eroina (ossia allo
stupefacente in relazione al quale, secondo quanto allegato dal ricorrente, la
condanna sarebbe intervenuta in primo grado e confermata in appello).
Tanto introduce comunque un elemento di genericità del ricorso, con
violazione del principio di autosufficienza.

1074,27 lordi) da lui precedentemente ingeriti.

•-

Ma, volendo prescindere da tale profilo e scendendo al merito del motivo del
ricorso, è pacifica la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che la finalità
della disposizione processuale di cui il ricorrente assume la violazione (art. 521
c.p.p.) è quella di assicurare all’imputato il pieno esercizio del suo diritto di
difesa, il quale risulta rispettato allorchè la differenza tra fatto contestato e fatto
ritenuto in sentenza non implichi l’eterogeneità tra gli stessi, come pure quando
il capo d’imputazione contenga gli elementi costitutivi del reato poi ritenuto
sussistente (si veda ad es. Cass. Sez. 6, sentenza n. 10140 del 18.2.2015, Rv

Nella specie, l’elemento differenziale fra fatto contestato e fatto ritenuto in
sentenza (elemento differenziale di cui peraltro non emerge traccia alla lettura
della sentenza impugnata) non si riferirebbe comunque né alla fattispecie
criminosa oggetto di addebito -che rimane identica-, né alla condotta materiale
ascritta all’imputato -consistita in ogni caso nella detenzione di ovuli da lui
ingeriti e contenenti sostanza stupefacente-, né tanto meno alla pena edittale che rimarrebbe comunque invariata, trattandosi in ogni caso di droga c.d.
“pesante”-.
Per cui, pur volendo accedere ai contenuti della prospettazione difensiva,
all’evidenza la correlazione fra accusa e sentenza non viene comunque meno,
attesa l’identità del nucleo essenziale dell’antigiuridicità (da individuarsi in ambo
i casi nella detenzione di un notevole quantitativo di stupefacente di elevata
insidiosità a fini di cessione a terzi) e l’assenza di profili di menomazione
dell’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato.
4. – Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
alle spese processuali ex art. 592 c.p.p., nonché al pagamento in favore della
Cassa delle ammende di una somma che pare equo stabilire in € 300.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.11.2015

262802; Cass. Sez. 3, sentenza n. 31849 del 16.4.2014, Rv 260331).

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