Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46995 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46995 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Fall Modou, nato il 10.5.1955 avverso la sentenza
della Corte di Appello di Genova del 27.6.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo che il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, confermando la
decisione del Tribunale di La Spezia circa la penale responsabilità
dell’imputato per i fatti contestati, ha comunque ritenuto di ridurre il
trattamento sanzionatorio inizialmente inflitto.
Ricorre assistito da difensore l’imputato lamentando violazione di legge e
mancanza di motivazione con riguardo al giudizio sulla penale responsabilità
sia a titolo di falso che a titolo di ricettazione; violazione di legge per mancata
concessione della circostanza attenuante dell’aver perseguito il reo un lucro di
particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) sull’erroneo argomento dell’avvenuto
riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione (art. 648 comma 2

Data Udienza: 19/11/2013

del codice penale); erronea applicazione degli articoli 53, 57,58 della legge n.
689 del 1981 e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della
pena detentiva con la pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, relativa alla grossolanità della falsificazione dei
prodotti, e dunque alla insussistenza del reato, e perciò alla insussistenza anche del

giurisprudenza di legittimità. È sufficiente richiamare sul punto la pronuncia di
questa sezione del 12 gennaio 2012 n. 15080, che peraltro si limita ad esplicitare
ulteriormente un radicato indirizzo giurisprudenziale volto a definire l’ambito di
responsabilità per il delitto di cui all’articolo 474 cod. pen. individuando il bene
giuridico tutelato dalla norma nel pericolo di inganno del consumatore: “Come già
affermato in Cass. Sez. 5, 9.1.2009 n. 14876, va qui ribadito che l’apposizione della
dicitura “falsi d’Autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non
esclude l’integrazione del reato di cui all’art. 474 c.p. (Cass. pen., sez. 5,
25.9.2008, n. 40556, con riferimento anche all’apposizione della diversa dicitura
“fac simile”); infatti il reato in esame configura una fattispecie di pericolo contro la
fede pubblica (v. Cass. 19.6.2007 n. 31482Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874 e più
recentemente: Cass. 17.4.2008 n. 33324) per la cui integrazione è sufficiente
anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con
riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva
utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto (Cass. pen., sez.
5, 1.7.2009, n. 40170). Consegue anche che non può parlarsi di reato impossibile
là dove la contraffazione sia grossolana o anche ove le condizioni di vendita – per il
prezzo praticato, il luogo di esposizione, le caratteristiche personali del venditore siano tali da escludere la possibilità ragionevole che i clienti vengano tratti in
inganno (Cass. pen., sez. 2, 17.6.2005 Zheng Min Xin)”. Per queste ragioni,
correttamente la corte di appello ritenuto nel caso di specie integrata la fattispecie
descritta dall’art. 474 del codice penale; e, pertanto, deve ritenersi così integrato
anche il presupposto per la contestazione della ricezione di tale bene di provenienza
illecita (perché delittuosa) a titolo di ricettazione (che per 1 0 foglio della
motivazione.
Inoltre, la Corte territoriale ha correttamente applicato la giurisprudenza di
legittimità per cui in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del
danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del
delitto nei solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta

delitto di ricettazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della

estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Cass. sez. II, 4.12.12, n.
49071): rilevando che, nel caso di specie, il riconoscimento della fattispecie
attenuata di ricettazione precludeva la possibilità del riconoscimento, ulteriormente,
dell’invocata attenuante.
Infine, con giudizio di merito, immune da vizi logici, la Corte di appello ha statuito
che la pena stabilita non è suscettibile di essere convertita in quanto la relativa
sanzione non sarebbe adeguata al oggettiva gravità del fatto e alla personalità

motivando, in nessun modo la Corte territoriale è incorsa in errori giuridici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato il 19.11.2013

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
nico Gallo(
“…”-. Ct..-

dell’imputato, rilevando anche lo stato di non incensurate dello stesso. Così

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