Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46995 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46995 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLIGANI FILIPPO N. IL 25/07/1972
avverso la sentenza n. 1708/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. — (–Ex”‘ e-ée,
che ha concluso per A c
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi (difensor Avv.
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Data Udienza: 12/11/2015

10 Gallíngani

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Pisa ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui agli articoli 81 cod.
pen. e 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 commesso l’8 febbraio 2011. La sentenza è stata
confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 20 novembre 2013. La

multa.
L’imputazione attiene alla cessione di circa 9 grammi di cocaina ed alla
detenzione a fini di spaccio di 66 grammi di cocaina e 45,5 grammi di hashish.

2.Ricorre l’imputato deducendo diversi motivi.
2.1 Oggetto di censura è la motivazione in ordine al diniego dell’applicazione
del quinto comma del richiamato articolo 73. Si è fatto incongruo riferimento al peso
complessivo dell’hashish (48 grammi circa) e non ai principio attivo (grammi 1,3).
L’esigenza di una puntuale delibazione del tema è resa ancora più stringente dalla
novella che ha configurato la fattispecie in questione come autonomo reato.

2.2 Oggetto di doglianza è pure l’apprezzamento afferente al diniego delle
attenuanti generiche. Si è svalutata l’incensuratezza e si è pure incongruamente
ritenuta irrilevante la confessione. La Corte d’appello non ha neppure preso in
considerazione la condotta successiva al reato, alla luce della documentata ripresa
della pregressa attività commerciale.

3. Il ricorso è infondato. La sentenza deve essere tuttavia annullata con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio a seguito del novum normativo di cui si
dirà in appresso.
3.1 La pronunzia espone che l’imputato è stato trovato nella disponibilità di
circa 60 grammi di cocaina pari a 324 dosi; nonché di circa grammi 41 di hashish. La
cocaina, per il non trascurabile quantitativo, era sicuramente destinata alla cessione in
forma non occasionale ma continuativa, documentata anche della vendita in strada di
9 grammi circa. Inoltre l’acquirente ha del tutto plausibilmente riferito che l’imputato
era il suo abituale fornitore. Dunque il fatto non è di lieve entità. Tale apprezzamento
è palesemente immune da censure. Si fa riferimento, infatti, non solo al ben elevato
rilievo quantitativo della cocaina ma anche alle caratteristiche del fatto illecito,
collocato all’interno di condotta non occasionale.

pena è stata determinata in quattro anni e quattro mesi di reclusione e 20.000 euro di

3.2 La pronunzia considera altresì che l’imputato non merita le attenuanti
generiche. Egli è stato infatti sorpreso in flagranza, ha negato l’evidenza e non ha
espresso alcun comportamento collaborativo. Costui durante la detenzione domiciliare
ha pure progettato l’allontanamento, come emerge da intercettazioni telefoniche.
Anche a tale riguardo viene espresso un apprezzamento ampiamente motivato, basato
su plurime ed altamente significative acquisizioni in fatto / focalizzate sulla non
rassicurante personalità dell’imputato. Dunque pure a tale riguardo la pronunzia è

3.3 Occorre tuttavia considerare che, come sopra accennato, rispetto alla data
della pronunzia d’appello rileva la modificazione del quadro normativo derivante dalla
nota sentenza costituzionale n. 32 del 2014 che ha ripristinato il sistema tabellare
previgente ed il connesso trattamento sanzionatorio differenziato per le droghe
leggere e pesanti. Ne discende che, per ciò che riguarda l’hashish, è subentrato
trattamento sanzionatorio più favorevole che trova applicazione ai sensi dell’ad. 2 cod.
pen. Inoltre, considerato che, per effetto di tale innovazione, la detenzione
dell’hashish costituisce ora illecito distinto, rispetto ad esso dovrà essere espressa
valutazione di merito anche in ordine all’eventuale applicabilità del richiamato quinto
comma dell’art. 73 che, come pure è ben noto, per effetto delle più favorevoli novelle
intervenute nell’anno 2014, costituisce distinta fattispecie.
All’esito di tale tali rinnovate valutazioni dovrà essere dunque rideterminato il
trattamento sanzionatorio; naturalmente in guisa che esso concretizzi la minore
severità della sopravvenuta disciplina punitiva.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio sul punto alla Corte d’appello di Firenze.
Rigetta il ricorso nel resto.

Roma 12 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco BLAIOTTA)

7°/1”-.11-4- 1- – –

IL PRES DENTE
(Carlo

CO)

immune da censure.

CORTE Glia:FPLA Il’i TASSAZIONE

iv sezh.,7./e PerAde.

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