Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46994 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46994 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Cozzi Eraldo, nato il 2.12.1992; Marra Laurano
Francesco, nato il 3.7.1992; Lauro Raffaele, nato il 1.1.1972, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Reggio Napoli del 8.5.2012. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Antonio Mura, il quale ha
concluso chiedendo che il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza emessa il giorno 8 novembre 2011 dal Gip del Tribunale della
medesima città, appellata dagli odierni imputati, ha confermato la decisione
sulla penale responsabilità, provvedendo tuttavia a rideterminare la pena
inizialmente comminata.
Ricorrono gli imputati. Cozzi Aldo lamenta vizio di motivazione per non avere
la Corte di appello motivato il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 6 del codice penale; Marra Laurano Francesco lamenta violazione
di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio,

Data Udienza: 19/11/2013

lamentando l’eccessività dello stesso rispetto alla gravità del fatto; Lauro
Raffaele lamenta vizio di motivazione con riguardo alla omessa motivazione
circa l’istanza sulla esclusione dell’aumento di pena a titolo di continuazione
tra i delitti di ricettazione e riciclaggio; per non avere la Corte di appello
motivato circa la sussistenza o meno di cause di non punibilità ai sensi
dell’art. 129 del codice di procedura penale; per avere ritenuto la
responsabilità penale dell’imputato con motivazione illogica.

La Corte di appello ha precisato, nella prima pagina della motivazione, che gli
imputati all’udienza dell’8 maggio 2012, unitamente ai propri difensori, hanno
rinunziato a tutti i motivi di appello fatta eccezione per quelli relativi alla
quantificazione della pena. Dunque tutti i motivi volti a contestare il giudizio
sulla penale responsabilità si mostrano manifestamente infondati.
Lo stesso deve dirsi su tutti i motivi, pur relativi al trattamento sanzionatorio,
ma diversi da quelli limitati alla mera quantificazione della pena.
Su tali ultimi, è sufficiente osservare che il giudice d’appello, con motivazione
congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale
insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il
metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), rilevando in particolare la severità del trattamento
sanzionatorio stabilito dal Tribunale, la concedibilità al Cozzi e al Marra
Laurano delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto le contestate
aggravanti, e invece come equivalenti rispetto a queste ultime quanto al
Lauro: attesa la positiva valutazione sul comportamento processuale degli
imputati, la incensuratezza, l’integrale confessione e la giovanissima età dei
primi due; la parziale confessione e i non gravi e comunque risalenti
precedenti penali del terzo imputato.
Quanto al motivo, sollevato dal Lauro sulla omessa motivazione in ordine alla
ritenuta continuazione tra i delitti di ricettazione e di riciclaggio, contestato al
capo C dell’imputazione, la manifesta infondatezza dello stesso discende già
dalla lettura del capo di imputazione: giacché i beni oggetto di ricettazione
non coincidono con i beni oggetto di riciclaggio (leggendosi nel capo di
imputazione che la ricettazione è stata contestata con riguardo a tremila
buoni ticket restaurant di provenienza illecita; mentre il riciclaggio ha

CONSIDERATO IN DIRITTO

riguardato solo una parte di tali ticket: cosicché per taluni buoni parto è
predicabile la ricettazione; per altri il riciclaggio).
Cosicché i ricorsi sono manifestamente infondati.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato il 19.11.2013

PQM

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