Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46994 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46994 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBATE ANTONINO N. IL 19/02/1983
CULOTTA BENITO EROS N. IL 26/05/1989
avverso la sentenza n. 3399/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0,,àefouL.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/11/2015

Considerato in fatto
Con sentenza in data 16.12.2014 la Corte d’Appello di Palermo confermava la
sentenza resa il 12.6.2014 dal G.U.P. presso il locale Tribunale di condanna di Abbate
Antonino e Culotta Benito Eros alla pena di giustizia, quali responsabili del reato di
concorso nella detenzione di kg.1,4 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, escluso
l’aumento per la recidiva infraquinquennale contestata al Culotta.
Il fatto era stato accertato in Palermo la mattina del 10.9.2013 allorquando gli

l’abitazione di Culotta Pietro, fratello di Benito e giudicato separatamente: l’operazione
aveva portato al rinvenimento, all’interno della moto a bordo della quale era giunto
l’Abbate, della somma di C 11.175,00, in banconote di piccolo taglio; addosso al Culotta
di complessivi gr.300 circa di cocaina, suddivisa in cinque involucri; nell’appartamento di
residenza del Culotta Pietro di ulteriori kg.1,100 della medesima sostanza stupefacente,
suddivisa in n.21 involucri, oltre bilancini di precisione, una imbustatrice a caldo,
sostanza da taglio e materiale destinato al confezionamento della droga da smerciare;
infine, occultata nella cucina dell’abitazione dell’Abbate, la somma complessiva di ulteriori
C 7.540,00.
L’esito di tali perquisizioni aveva portato alla contestazione a tutti gli imputati del
quantitativo di cui si è detto.
Gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono distinti ricorsi.
Culotta Benito Eros, con unico motivo, denuncia la violazione dell’art.606 comma
1 lett.b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale lamentando la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata dalla Corte
territoriale sulla scorta dell’elevato quantitativo di stupefacente detenuto a fine di
spaccio, senza tenere conto del fatto che all’esito della perquisizione personale erano
stati rinvenuti solo 300 gr. circa della sostanza.
Abbate Antonino propone il medesimo motivo ma, prima ancora, lamenta la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p. ritenendo insufficienti le argomentazioni della
pronuncia di condanna, laddove in sede di gravame era stata richiesta l’assoluzione nel
merito per insussistenza del fatto, sul presupposto che egli aveva intenzione di acquistare
stupefacente dal Culotta e che l’accordo non si era perfezionato per l’eccessivo prezzo
preteso, tanto che nessuna sostanza era stata rinvenuta sulla persona di esso imputato,
al quale invece era stata attribuita la detenzione di tutto lo stupefacente, anche quello
trovato in casa del Culotta Pietro.
Per tali ragioni entrambi gli imputati hanno chiesto l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
All’odierna udienza il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

1

imputati erano stati fermati mentre uscivano insieme da uno stabile ove era situata

Ritenuto in diritto
Il ricorso del Culotta è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo,
limitato – come già detto – alla censura relativa alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha motivato tale diniego “in considerazione dell’elevato
quantitativo e della qualità dello stupefacente detenuto a fini di spaccio, idoneo ad

approvvigionamento e vendita della droga”: argomentazione giuridicamente ineccepibile
e conforme al dettato normativo, a fronte della quale il ricorrente non ha opposto alcun
elemento che induca ad una diversa valutazione a lui favorevole.
Il Culotta va perciò condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ricorre invece il vizio di motivazione dedotto dall’Abbate, che si duole di un
giudizio di colpevolezza presuntivo ed apodittico, in cui sarebbero stati sopravvalutati, in
entrambi i gradi di giudizio, elementi meramente indiziari, nonostante sulla sua persona
non fosse stato rinvenuto alcun tipo di stupefacente e non fosse stato dimostrato alcun
collegamento con l’abitazione del fratello del Culotta Benito, ove venne sequestrato come già detto – il maggior quantitativo della sostanza, pari a oltre un chilogrammo.
Si rileva sul punto che la tesi difensiva dei correi, resa in sede di convalida
dell’arresto, fu quella di un incontro per l’acquisto di gr.200 di cocaina da parte
dell’Abbate, non andato a buon fine per l’eccessiva somma pretesa dal Culotta Benito,
incontro che sarebbe avvenuto nell’abitazione in uso ai fratelli Culotta ove lo stupefacente
era detenuto; al momento del fermo il Culotta Benito deteneva gr.300 di stupefacente e
l’Abbate una cospicua somma di denaro nella moto (oltre C 10.000,00) ed altra rilevante
somma a casa sua (oltre C 7.000,00).
Ciò posto, nella pronuncia di condanna la Corte di merito non ha ritenuto credibile
tale ricostruzione del fatto, confermata dal coimputato, e ribadita da entrambi in sede di
dichiarazioni spontanee davanti al G.I.P., definendola un maldestro tentativo di
scagionare l’Abbate dall’addebito contestatogli, ed ha basato la conferma della condanna
resa in primo grado su i seguenti elementi: i due correi si erano recati insieme
nell’abitazione di via Megara n.1 ove era custodita la cocaina, in considerevole quantità,
unitamente al materiale idoneo al confezionamento e alla vendita; l’Abbate era
sicuramente salito nell’appartamento perché non era credibile che fosse rimasto per circa
mezz’ora nell’androne (tanto il tempo passato tra l’ingresso dei due nel portone e la loro
uscita in strada); l’Abbate aveva disponibilità di una ingente somma di denaro, non
giustificata, sicuro provento di una pregressa attività di spaccio.
Ritiene il collegio che queste motivazioni non siano sufficienti a dimostrare la
sussistenza della condotta contestata nel capo di imputazione, ossia il concorso nella
2

evidenziare il sicuro collegamento dell’imputato con canali organizzati di

detenzione sia dei gr.300 di stupefacente rinvenuti indosso al Culotta Benito sia del
maggior quantitativo di kg.1.100 rinvenuto a casa dei fratelli Culotta, a nulla rilevando
che il denaro potesse essere provento di altra e differente attività di spaccio, estranea
alla odierna accusa.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza relativamente all’affermazione
della responsabilità dell’Abbate con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata

Abbate

Antonino e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo.
Dichiara inammissibile il ricorso di Culotta Benito Eros che condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2015

Il Consi4W

ensore

Il Presidente

Palermo.

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