Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46993 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 46993 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Celentano Maurizio nato a Napoli il 29/12/1972
2) Sacco Pasquale nato a Napoli il 25/2/1984
avverso la sentenza del 11/4/2013 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Aurelio Galasso, che ha concluso che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;
udito per i ricorrenti l’avv. Alfonso Sturchio che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi proposti;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza, in data 11/4/2013, la Corte di appello di Napoli, in

riforma della sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi del
21/5/2008, rideterminava la pena inflitta a Celentano Maurizio e Sacco
Pasquale in mesi cinque di reclusione ed € 500,00 di multa ciascuno per i
reati loro ascritti di cui ai capi a) 474 cod. pen. e b) 648 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

1

PIJA

Data Udienza: 08/11/2013

proposto dagli imputati in punto riconosciuta responsabilità per i reati loro
ascritti.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo del
loro difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con
riferimento all’art. 474 cod. pen. Rilevano, al riguardo, che la
contraffazione dei marchi era immediatamente riconoscibile ed inidonea ad

2.2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 648 cod.
pen. stante l’insussistenza del reato presupposto di cui all’art. 474 cod.
pen.
2.3. erronea applicazione della legge penale con riferimento alla
determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su

motivi manifestamente infondati. Difatti ci si limita a reiterare le
argomentazioni già affrontate dal giudice di prime cure alle quali ha fatto
rinvio il giudice di appello in ordine alla configurabilità dei reati di cui agli
artt. 474 e 648 cod. pen. Ed al riguardo il Collegio deve ribadire che il
delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi
possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono
condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non
può configurarsi un rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una
diversa volontà espressa o implicita del legislatore (sez. 2 n. 12452 del
20/3/2008, Rv. 239745). Ed inoltre nel caso di specie correttamente i
giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
contestato al capo a) dell’imputazione e, conseguentemente, anche del

ingannare la pubblica fede.

reato di ricettazione contestato al capo b). Il problema dell’inidoneità dei
prodotti in sequestro ad indurre in inganno il compratore è stato
ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità pervenendosi alla
conclusione che la sussistenza di detta circostanza non è idonea ad
escludere l’integrazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. Trattasi,
difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non
dell’acquirente dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica
fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi
che individuano le opere dell’ingegno ed

2

i

prodotti industriali e ne

ph,

garantiscono la circolazione; la norma in esame configura un reato di
pericolo, per la cui integrazione non occorre la realizzazione dell’inganno,
non potendosi, neppure, ritenere sussistente l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano
tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (sez.
5 n. 33324 del 17/4/2008, Rv. 241347; sez. 2 n. 20944 4.5.2012, Rv.
252836).

motivo proposto, la Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame
proposto dagli imputati, ha ritenuto di dovere ridimensionare la pena
irrogata in primo grado alla luce dell’esiguo numero dei prodotti detenuti
per la vendita e delle complessive modalità del fatto, rifacendosi, nel resto,
alla motivata valutazione effettuata dal giudice di prime cure sulla base dei
criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.; e con specifico riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, a cui pure attiene il motivo di
ricorso in esame, si era fatto riferimento ai numerosi precedenti pena, )
anche specifici, riportati da entrambi gli imputati. Ed è noto che, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati che lo hanno
proposto al pagamento delle spese del procedimento nonché, ciascuno
anche al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso, il 8 novembre 2013

Il Consigliere

nsore

Il Presidente

Quanto poi al trattamento sanzionatorio, di cui si occupa il secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA