Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46992 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46992 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 12/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PLATANIA FABRIZIO N. IL 22/12/1984
SPARACIO FRANCESCO N. IL 21/09/1983
RIGANO’ RAFFAELE N. IL 02/12/1987
PARASILITI CAPRINO IVANA N. IL 03/08/1984
avverso la sentenza n. 8/2014 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0(ett °e 642
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Ritenuto in fatto
1.

– PLATANIA Fabrizio, SPARACIO Francesco, RIGANO’ Raffaele e

PARASILITI CAPRINO Ivana, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono
avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della
sentenza del Giudice di Pace di Lipari n. 45 del 10.6.2013 gli stessi venivano
condannati per i reati di cui agli artt. 113 e 590 c.p., così diversamente
qualificate le ipotesi di reato loro ascritte; veniva confermata nel resto
l’impugnata sentenza di primo grado.

riguarda il lancio da una terrazza, da parte degli imputati e all’indirizzo delle
persone presenti nella strada prospiciente, di alcuni gavettoni pieni d’acqua, con
uno dei quali essi colpivano all’occhio destro Subba Dario -costituitosi parte civile
nel giudizio- provocando in suo danno trauma contusivo con emorragia bulbare,
dalla quale derivava una lesione che determinava una perdita di funzionalità
visiva del predetto organo.
La decisione veniva adottata sulla scorta delle deposizioni rese in primo
grado dal Subba (il quale peraltro riferiva unicamente di essere stato colpito da
un palloncino pieno d’acqua, lanciato da ignoti, e di avere riportato le lesioni
meglio descritte in rubrica, descrivendo le cure anche di tipo chirurgico alle quali
lo stesso dovette sottoporsi), dalla teste Castrogiovanni Daniela (la quale ha
riferito di essere stata a sua volta sfiorata da un palloncino pieno d’acqua e di
essersi accorta, immediatamente dopo, che l’oggetto proveniva da un terrazzo di
un’abitazione prospiciente la gioielleria del Subba, notando quattro ragazzi che si
nascondevano dietro al muretto del terrazzo, aggiungendo poi di avere indicato
ai Carabinieri, successivamente giunti sul posto, il terrazzo da cui era stato
lanciato il palloncino) e dal teste car. Arena Antonino (il quale ha accertato che
l’unico immobile munito di terrazzo e prospiciente la pubblica via era quello
occupato da alcuni giovani; e che, recatosi presso l’appartamento, identificava gli
occupanti nelle persone degli imputati, pur precisando di non aver trovato
nell’abitazione alcunchè che potesse far pensare a costoro come agli autori del
lancio di gavettoni).
2.

– Il ricorso presentato nell’interesse degli imputati SPARACIO e

PARASILITI si articola in due motivi.
2.1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dei criteri
legali di valutazione della prova, con riferimento alla deposizione della teste
Castrogiovanni Daniela, di cui i ricorrenti evidenziano le contraddizioni su
elementi a loro dire importanti del fatto, pur a fronte delle contestazioni sollevate
dalle difese nel corso dell’esame della teste; nonché con riferimento all’omessa
valutazione, da parte del giudice dell’appello, del fatto che nessuno degli altri

L’addebito oggetto del processo, riferito a una vicenda occorsa il 26.8.08,

testi -e neppure la persona offesa- ha fornito elementi sulla responsabilità dei
ricorrenti.
2.2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione/falsa applicazione di
legge, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in punto di sussistenza del reato di lesioni colpose: lamentano i
ricorrenti che il giudice dell’appello non ha in alcun modo motivato in ordine al
requisito della prevedibilità dell’evento, in rapporto alla possibilità, da parte dei
soggetti attivi, di rappresentarsi che il lancio dei c.d. “gavettoni” potesse

l’eccezionalità dell’evento prodottosi a carico della persona offesa.
2.3. – L’avv. Saraceno, nominato di fiducia dagli imputati SPARACIO e
PARASILITI, ha depositato memoria in data 7 novembre 2015, deducendo la
violazione dell’art. 169 disp.att. c.p.p. in relazione al mancato e comunque
immotivato rispetto del termine di comparizione, ridotto nella specie di un terzo
in relazione alla cennata disposizione, in difetto -si assume nella memoria- di
richieste di parte in tal senso e in carenza di motivazione; in relazione a ciò, il
detto difensore richiede di usufruire dell’intero termine di legge. In aggiunta,
articola due ulteriori motivi di gravame: il primo inteso a eccepire la violazione
dei criteri di valutazione della prova e al vizio di motivazione dell’impugnata
sentenza in riferimento alla ritenuta insussistenza del fatto, fondata unicamente
sulla deposizione di Castrogiovanni Daniela e su deduzioni lacunose circa la
ritenuta cooperazione colposa fra gli imputati; il secondo teso a evidenziare la
non punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis c.p..
3. – Il ricorso presentato nell’interesse di PLATANIA Fabrizio si fonda a sua
volta su un duplice ordine di motivi.
3.1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in
riferimento agli artt. 113 e 590 c.p.: in particolare lamenta l’erronea valutazione
del giudice dell’appello con riferimento alla ritenuta cooperazione nel delitto
colposo, a fronte della quale non sarebbe emerso alcun elemento ai fini
dell’attribuzione di singole responsabilità in capo agli imputati ai sensi dell’art.
113 c.p.. Sul punto il ricorrente evidenzia il fatto che, poiché la persona offesa fu
colpita da un solo palloncino pieno d’acqua, non è possibile ritenere tutti gli
imputati responsabili dell’evento lesivo: il che può avvenire solo laddove i
compartecipi pongano in essere la rispettiva condotta nella reciproca
consapevolezza di contribuire all’azione od omissione altrui, circostanza che osserva il ricorrente- viene espressamente esclusa dal giudice dell’appello nella
motivazione della sentenza impugnata. Ne risulta che, nella pronunzia oggetto
del ricorso, non si individuano né la condotta materiale singolarmente posta in
essere dai compartecipi, né il contributo psichico degli stessi atto a favorire

determinare l’esito lesivo poi verificatosi; ed evidenziano, di contro,

l’azione criminosa, né infine la violazione della regola prudenziale posta in essere
da chi deve ritenersi mero spettatore dell’agire altrui. Censura perciò il ricorrente
che la semplice presenza del Platania (oltretutto non dimostrata) non può
integrare alcuna forma di concorso, di agevolazione o di adesione psicologica
all’altrui condotta delittuosa.
3.2. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, o comunque
la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di
valutazione del contributo dichiarativo dei testimoni Castrogiovanni Daniela e

loro a proposito della collocazione temporale degli eventi e ad ulteriori elementi
di fatto; ed inoltre la Castrogiovanni cade più volte in contraddizione anche
rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rese in sede predibattimentale (ss.ii. rese il
31.10.08).
4. – Il ricorso presentato nell’interesse di RIGANO’ Raffaele si articola in un
unico motivo, riferibile alla violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p. e
fondato su argomenti che possono dirsi sovrapponibili a quelli illustrati in
riferimento al primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di PLATANIA
Fabrizio.
5. – All’odierna udienza si è costituita la parte civile Subba Dario, per il
tramite del proprio difensore avv. Maggiore, il quale ha chiesto il rigetto dei
ricorsi e la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni
scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – Il primo motivo del ricorso presentato per conto degli imputati
SPARACIO e PARASILITI è sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo del
ricorso presentato nell’interesse di PLATANIA Fabrizio.
Si tratta in ogni caso di motivi inammissibili, in quanto manifestamente
infondati.
Nelle doglianze ivi rappresentate viene proposta a questa Corte una
rivalutazione non tanto dell’iter logico-motivazionale seguito dal giudice
dell’appello -nel quale, ad avviso di questa Corte, non è dato apprezzare alcun
profilo di illogicità o carenza argomentativa, né di contraddittorietà-, quanto
piuttosto delle prove che questi ha assunto: e ciò, all’evidenza, postula un esame
in fatto precluso in sede di legittimità.
Anche volendo arguire, dalle ragioni sottese ai motivi di ricorso in esame,
che la doglianza sia riferita a un ipotetico travisamento delle dette risultanze
probatorie (come pare ricavarsi dal fatto che, nel ricorso SPARACIO-PARASILITI,
la censura qualifica il modo di procedere del primo giudice come “da un lato
disancorato dalle regole imposte per le risultanze della prova dichiarativa,

Arena Antonino: le cui deposizioni, ad avviso del ricorrente, si contraddicono tra

dall’altro arbitrario”), non può non osservarsi che il ricorso per cassazione che
deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova
decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti
specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e
non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti
dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia
inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità,
fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si

Sentenza n. 14732 del 01/03/2011 Cc. -dep. 12/04/2011- Rv. 250133). Ma di
tanto non emergono i contorni nella prospettata doglianza, sia sulla scorta
dell’analisi della deposizione della teste come enunciata dal giudice dell’appello,
sia e soprattutto dalla valutazione di tale deposizione alla luce delle rimanenti
risultanze istruttorie, la quale risulta esente da vizi logici censurabili avanti
questa Corte.
5.1. – Parimenti inammissibile, siccome palesemente infondato, è il secondo
motivo del ricorso presentato nell’interesse di SPARACIO e PARASILITI.
Pur non essendosi diffuso in ordine alla previsione o alla prevedibilità
dell’evento, il giudice dell’appello ha richiamato in modo puntuale, benchè
sintetico, la dinamica dei fatti, esprimendo il proprio convincimento sulla base di
circostanze di fatto acclarate (il lancio da un terrazzo di palloncini pieni d’acqua
in direzione della pubblica via, ossia di luogo ove transitavano una quantità
indeterminata di persone), a fronte delle quali la motivazione non può dirsi
carente per avere il detto giudice dato per scontata la prevedibilità in concreto di
eventi lesivi del tipo di quello occorso alla persona offesa, sulla scorta di
massime di esperienza o di fatti notori, quale sicuramente è la potenzialità lesiva
di un corpo avente un certo peso (come un palloncino pieno d’acqua) che venga
lanciato dall’alto -nella specie da un terrazzo- e colpisca un passante a un
occhio.
6. – Neppure meritano accoglimento le deduzioni dell’avv. Saraceno nella
memoria depositata il 7.11.2015.
Ed invero, va premesso che la nomina dell’avv. Saraceno a difensore di
fiducia degli imputati SPARACIO e PARASILITI, con revoca di ogni altro
difensore, veniva depositata presso la Cancelleria di questa Corte solo il 22
ottobre 2015 (in epoca fra l’altro ampiamente successiva agli avvisi via fax al
precedente difensore dei detti imputati, eseguiti il 31 luglio 2015); in pari data
l’avv. Saraceno veniva avvisato con lo stesso mezzo della fissazione dell’odierna
udienza. Tanto a seguito della riduzione di un terzo, ex art. 169 disp.att.c.p.p.,
del termine per comparire, che ha formato oggetto di specifica richiesta da parte

tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Cass. Sez. 4,

del Procuratore Generale in data 22.12.2015, regolarmente riversata in atti e
motivata dall’imminenza del maturare del termine di prescrizione del reato, cui
ha fatto seguito in pari data il provvedimento del Presidente della Sezione, che
ne richiama i motivi. Ne consegue che non può trovare accoglimento la richiesta
di restituzione in termini avanzata dall’avv. Saraceno, in difetto dei vizi da questi
dedotti.
In relazione a quanto precede, i motivi di ricorso dallo stesso articolati
dovrebbero eo ipso dichiararsi inammissibili perché tardivamente proposti.

particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. Al riguardo va considerato che,
in base all’orientamento adottato da questa Corte, l’esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha natura
sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di
legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d’ufficio ex art. 609, comma
secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del
predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e
dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva,
deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito.
In esito a detta valutazione, peraltro, pur raccogliendo la sollecitazione
difensiva a esaminare la sussistenza o meno delle condizioni per l’invocato
proscioglimento ex art. 131 bis c.p., questa Corte ritiene che il fatto oggetto di
giudizio non si caratterizzi per una particolare tenuità, sulla scorta dei criteri di
cui all’art. 133, comma 1, c.p. (gravità del reato), richiamati dall’art. 131

bis

c.p., tenuto conto in particolare del danno cagionato alla persona offesa (art.
133 comma 1, n. 2 c.p.).
Il danno all’organo della vista riportato dalla persona offesa Subba Dario,
per come emerge in atti, è tale da indurre a ritenere che il fatto commesso dagli
odierni ricorrenti, per l’entità dell’esito lesivo che lo ha caratterizzato, non possa
dirsi particolarmente tenue.
Di tal che, la sollecitazione difensiva de qua non può trovare accoglimento e
il ricorso presentato dagli imputati SPARACIO e PARASILITI va perciò rigettato.
7. – Resta da dire del primo motivo di ricorso di PLATANIA Fabrizio, rispetto
al quale è sovrapponibile -e può essere dunque congiuntamente trattatol’identico, unico motivo di doglianza rassegnato nell’interesse dell’imputato
RIGANO’.
Si tratta di motivi infondati.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è responsabile ai sensi
dell’art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l’agente il quale,

Tuttavia, uno dei detti motivi i ricorrenti postulano il proscioglimento per

trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente
percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la
propria condotta cooperativa all’aggravamento del rischio, fornendo un
contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento,
ancorché la condotta del cooperante in sé considerata appaia tale da non violare
alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l’adesione intenzionale dell’agente
all’altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua
azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell’altrui

18/10/2013, Redondi e altro, Rv. 257197).
Ora, nel caso di specie, va rilevato che dalla sentenza impugnata affiorano le
condizioni per ravvisare gli elementi suddetti ai fini dell’affermazione della
cooperazione colposa fra gli imputati.
Questi ultimi occupavano l’unico appartamento munito di terrazzo
prospiciente il luogo dell’evento, come accertato dal teste operante Arena, e
lanciavano più palloncini pieni d’acqua in direzione della strada (uno colpiva la
persona offesa, uno sfiorava la teste Castrogiovanni, ossia l’unica teste in grado
di riferire sulle modalità dell’azione e sulla provenienza del corpo contundente).
È al riguardo di tutta evidenza -leggendo l’impugnata pronunzia- che gli
odierni ricorrenti erano insieme, sullo stesso terrazzo, mentre alcuno di costoro
lanciava verso la strada sottostante palloncini pieni d’acqua, ed è parimenti di
tutta evidenza che ciascuno di costoro aveva piena consapevolezza della
condotta dell’altro; oltretutto la condotta non si esauriva in un singolo lancio, ma
veniva reiterata; di tal che è logico dedurne, come motivato nella sentenza
impugnata, che costoro fossero tutti consapevoli della condotta sconsiderata che
alcuno di loro, lanciando i palloncini pieni d’acqua verso un luogo sottostante
frequentato da più persone, compiva sicuramente alla loro presenza. In base alla
pronunzia del giudice dell’appello, risulta evidente e condivisibile l’assunto in
base al quale ciascuno dei presenti aderiva per facta concludentia alla condotta
imprudente altrui, esattamente nelle condizioni ravvisate dalla citata
giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della cooperazione
colposa di cui all’art. 113 c.p..
8. – Pertanto, i ricorsi presentati per conto degli imputati vanno rigettati
perché infondati, e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile Subba
Dario.
A tale ultimo riguardo si evidenzia che in allegato alle note conclusionali
depositate in udienza dall’avv. Maggiore, difensore della detta parte civile, non vi
è alcuna nota spese; ciò non è però di ostacolo alla liquidazione delle spese di

comportamento (per tutte si veda Cass. Sez. 4, n. 43083 del 03/10/2013 – dep.

spettanza in conformità alla vigente tariffa (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 20 del
27/10/1999 Cc. -dep. 03/12/1999- Rv. 214641; conformi Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2863 del 16/05/2000, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5680 del
03/12/2007); perciò si ritiene equo liquidare a titolo di spese di giudizio, in
favore della detta parte civile, la somma di 2500,00, oltre accessori come per
legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

in complessivi euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile Subba Dario che liquida

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