Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46990 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46990 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 12/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONAZZO FABIO N. IL 11/07/1968
avverso la sentenza n. 904/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ‘P ;,„ it.u.”.„:4tA &

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Ritenuto in fatto
1. – ANTONAZZO Fabio, tramite il suo difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Lecce -sezione distaccata di Maglie- in data 12.11.2012, la Corte
territoriale ha ridotto a mesi 8 di arresto ed € 3000 di ammenda la pena a lui
applicata in prime cure per il reato di cui agli artt. 186, comma 2 lettera c) e 2
bis, 187 comma 1 del Codice della Strada, accertato alle 2,04 del 30.11.2010,
per aver condotto la propria autovettura in stato di ebbrezza, presentando un

le statuizioni adottate in primo grado.
2. – Il ricorso è articolato in quattro motivi.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la motivazione
della sentenza impugnata è viziata nella parte in cui essa si limita a prendere in
considerazione le risultanze etilometriche pur a fronte della contemporanea
assunzione di farmaci da parte dell’imputato (circostanza riferita in sede di
merito dalla teste Martina Buchinger, compagna dell’Antonazzo), laddove invece
è riconosciuta la possibilità che l’assunzione di farmaci alteri le risultanze
dell’alcoltest; pertanto, conclude il ricorrente, l’Antonazzo andava assolto per
insufficienza o contraddittorietà della prova.
2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta -in subordine rispetto al
motivo che precede- che nei riguardi dell’Antonazzo non sia stata riconosciuta, a
fronte dell’accertata assunzione di farmaci e dell’assenza di eclatanti
manifestazioni dello stato di ebbrezza, quanto meno l’ipotesi di cui alla lettera a)
dell’art. 186 comma 2 cod. strada, o -quanto meno- l’ipotesi di reato meno
grave (lettera b. della stessa disposizione di legge).
2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata in
quanto adottata senza disporre perizia -come richiesto dalla difesa- per appurare
l’alterazione delle risultanze etilometriche.
2.4. – Con il quarto e ultimo motivo si denuncia il vizio di motivazione in
ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata unicamente
sulla gravità dei fatti contestati, motivo ritenuto insufficiente.
Considerato in diritto
3.1. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e
manifestamente infondato.
L’assunzione di farmaci da parte dell’Antonazzo è frutto di mera allegazione
da parte del ricorrente, il quale indica come fonte di prova unicamente le
dichiarazioni testimoniali rese dalla compagna dello stesso, ma -in base a quanto
si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, oltrechè nello stesso
ricorso- non fornisce ulteriori indicazioni né in ordine alla patologia per la quale

tasso alcolemico pari a g/I 2,50. Nel resto, l’impugnata sentenza ha confermato

l’Antonazzo sarebbe stato sottoposto a terapia, né in ordine ai farmaci
asseritamente assunti dall’imputato, né in ordine alle modalità anche temporali
di assunzione degli stessi, né -conseguentemente- in ordine all’incidenza che gli
stessi avrebbero avuto (o potuto avere) sui risultati dell’accertamento
etilometrico. Sul punto, la motivazione della pronunzia impugnata è
assolutamente esaustiva e completa.
Questa Corte, anche in epoca recente, ha avuto modo di precisare che, in
tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova
della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione
di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare
l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in
ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del
rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15187
del 08/04/2015 Ud. -dep. 13/04/2015- Rv. 263154). Nella specie, non risulta
addirittura nemmeno esibito dall’imputato un certificato medico teso ad attestare
la circostanza -in sé neppure sufficiente- della prescrizione di farmaci
all’imputato; da ciò deriva la palese infondatezza del motivo di ricorso in esame.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso è -conseguentemente- a sua volta
inammissibile, per analoghe ragioni di manifesta infondatezza e genericità. Esso
sconta, infatti, la già rilevata assenza di elementi in base ai quali fosse possibile
ritenere accertata l’assunzione di farmaci da parte dell’Antonazzo e ravvisare una
qualche influenza di tali farmaci sull’esito dell’alcoltest. A fronte di ciò, vi è un
quadro probatorio che depone per il corretto inquadramento, da parte dei giudici
di merito, della fattispecie criminosa contestata all’imputato, quadro probatorio
derivante dalla regolare rilevazione del tasso alcolemico in due successivi
accertamenti (nel primo dei quali il risultato era di g/I 2,50, nel secondo era di
g/I 2,34) ed anche dalla presenza -riportata nella decisione impugnata- dei
caratteristici elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (instabilità alla guida,
alito vinoso con occhi lucidi). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata
offre quindi piena ed esaustiva motivazione e va esente da censure.
3.3. – Il terzo motivo è affatto generico, oltrechè manifestamente infondato,
e dunque a sua volta inammissibile, atteso che la già ribadita assenza di
elementi in ordine all’effettiva assunzione, da parte dell’Antonazzo, di farmaci
potenzialmente incidenti sull’esito dell’alcoltest costituisce di per sé elemento
sufficiente a rendere immune da censure la decisione dei giudici di merito di non
provvedere ad accertamento peritale, accertamento che nella specie si sarebbe
di fatto fondato su mera allegazione di parte in ordine alla circostanza in
questione; quanto precede senza contare che il ricorrente fa generico riferimento

,

a una propria richiesta in tal senso, senza neppure indicare -e tanto meno
documentare- gli atti processuali da cui la postulazione difensiva risulterebbe
formulata e rigettata, nel che è dato ravvisare il mancato rispetto del principio di
autosufficienza del ricorso.
3.4. – Parimenti inammissibile, siccome manifestamente infondato, è il
quarto e ultimo motivo di ricorso.
La Corte di merito, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, non
si è limitata -a differenza di quanto sostenuto nel ricorso- a motivare il proprio

anche sui precedenti penali dell’imputato (i quali costituiscono, come noto,
motivo rilevante anche ai fini dell’art. 133 c.p.), precedenti in base ai quali è
stata tra l’altro negata la concessione di benefici di legge. E’, del resto,
consolidato l’orientamento di questa Corte nell’affermare che la concessione delle
circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i
parametri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a
quale di esso si sia inteso fare riferimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 33506 del
07/07/2010 Ud. -dep. 13/09/2010- Rv. 247959, riferita a una fattispecie in cui,
esattamente come nel caso di specie, la mancata concessione delle attenuanti
generiche era stata motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla
personalità dell’imputato come desumibile dalle condanne riportate).
4. – Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente
alle spese processuali ex art. 592 c.p.p., nonché al pagamento in favore della
Cassa delle ammende di una somma che pare equo stabilire in € 1000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.11.2015

diniego con la gravità del fatto, ma ha espressamente fondato la sua decisione

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