Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46990 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46990 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

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sul ricorso proposto da Cirelli Leonardo nato a Milano il 180/1974
avverso la sentenza del 10/1/2013 della Corte d’appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza, in data 10/1/2013, la Corte di Appello di Campobasso,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino in data 31/10/2007,
previa dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di Cirelli Leonardo
in ordine al reato di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 2 cod. pen. a lui ascritto al
capo b), perché estinto per prescrizione, riduceva e rideterminava la pena
1

ettA

Data Udienza: 08/11/2013

allo stesso inflitta per il reato di cui all’art. 644 commi 1 e 5 n. 3 cod. pen.
allo stesso ascritto al capo a), ritenuta la continuazione, in anni tre di
reclusione ed C 8.000,00 di multa.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
stesso ascritto con particolare riferimento all’attendibilità della persona

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 644
commi 1 e 5 cod. pen. Si duole in particolare della riconosciuta aggravante
dello stato di bisogno della persona offesa, facendo rilevare che la stessa
non aveva alcuna difficoltà finanziaria. Evidenzia poi la contraddittorietà
della decisione impugnata con riferimento alla prova dell’elemento
soggettivo del reato che sarebbe stata dedotta esclusivamente dall’entità
degli interessi pattuiti.
2.2. motivazione manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen. Si duole in particolare dell’apprezzamento delle
prove testimoniali per l’inattendibilità della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
3.1. Segnatamente con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art.
644 comma 5 n. 3 cod. pen. non appare censurabile la decisione impugnata
nella parte in cui, adeguandosi al costante orientamento espresso da questa
Corte (sez. 2 n. 44899 del 30/10/2008, Rv. 241967), ha ritenuto di potere
dedurre la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa sulla base
della sola misura degli interessi praticati, essendo risultati gli stessi di una
misura tale da far ragionevolmente presumere che solo una persona in
stato di bisogno poteva contrarre un prestito a condizioni così inique ed
onerose, quali erano quelle concordate con l’attuale ricorrente con un
calcolo di interessi anche superiore al 100% mensile.
Quanto poi all’elemento soggettivo del reato, non risulta ravvisabile
alcuna contraddittorietà nell’avere valutato, ancora, in linea con la

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offesa ed alla mancanza di adeguati accertamenti patrimoniali.

giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio (sez. 2 n. 44899 del
30/10/2008, Rv. 241967), la misura degli interessi praticati, come elemento
indicativo della consapevolezza dell’agente dello stato di bisogno in cui
versava la vittima.
3.2. Passando al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che si verte
in tema di valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai

di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12
del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale ha dato,
adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la
deposizione della persona offesa con motivazione immune da vizi di
legittimità; in tal senso viene dato conto delle incertezze dimostrate dalla
persona offesa e poi colmate in seguito alle contestazioni del P.M., non
essendo residuata alcuna contraddizione fra quanto dichiarato nelle indagini
preliminari e quanto dichiarato poi a dibattimento. Ed in proposito questa
Corte ha avuto modo di affermare che nel corso dell’esame dibattimentale
del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle
dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui
queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia
che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa,
sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in
precedenza (Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012 Rv. 252707). Pertanto,
poiché nella fattispecie in esame il teste, a seguito delle contestazioni del
P.M., confermò quanto dichiarato in precedenza e, comunque, confermò
anche quello che, al momento, non ricordava ma che aveva dichiarato, non
c’è dubbio che, correttamente la Corte territoriale era legittimata ad

principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso

utilizzare le suddette dichiarazioni.
Ed ancora dalla sentenza impugnata risulta che la deposizione della
persona offesa aveva trovato riscontro nelle deposizioni del fratello e della
sorella della stessa, tali Casavecchia Giuseppe e Casaveccia Incoronata,
deposizioni queste risultate altresì suffragate da riscontri documentali.

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi

3

at,

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 .

P.Q.M

.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 8 novembre 2013

Il Consigpestensore
…,

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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