Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46989 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46989 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CORI ANTONIO N. IL 22/01/1972
avverso la sentenza/ordinanza n. 3168/2008 CORTE APPELLO di
ROMA, del 07/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0,/C,0.2
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che ha concluso per 144.A.9~,t,,An

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, con sentenza
14/10/2007, emessa ad esito di giudizio abbreviato, dichiarava Antonio Di Cori
colpevole di avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
acquistato, detenuto e venduto a terzi quantitativi di sostanza stupefacente del
tipo cocaina in confezioni da grammi 1 cadauna a numerosi acquirenti (di cui
soltanto alcuni identificati) in località Artena tra il 1 febbraio ed il 1 marzo 2007;

riunito dal vincolo della continuazione rispetto a quello di cui alla sentenza
emessa in data 20/09/2007 (divenuta irrevocabile 1’8/11/2007) ed applicata la
diminuente del rito – lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro
1100 di multa in continuazione, determinando la pena complessiva in anni 2 di
reclusione ed euro 3100 di multa.

2.La Corte di appello di Roma, con sentenza 7 gennaio 2013, confermava la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri,
condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

3.Avverso la suddetta sentenza, a mezzo difensore, proponeva ricorso Di
Cori Antonio.
Il ricorso veniva affidato a due motivi di doglianza
Con il primo veniva lamentata l’omessa motivazione in ordine al mancato
proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cpp in relazione ai fatti di cessione di
imprecisati quantitativi di cocaina contestati ai numeri 5, 6, 7 ed 8
dell’imputazione (come avvenuti il 4/2/2007, il 13/2/2007 ed il 23/2/2007),
mentre con il secondo viene lamentata la violazione di legge per mancata
concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mentre il secondo è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606 comma 3 sotto un
duplice profilo.
2.1. Invero, il ricorrente con tale motivo si duole del mancato
proscioglimento di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. , cioè
per una violazione di legge che non è stata neppure dedotta con i motivi di

2

il tutto con la recidiva specifica infraquinquennale; quindi – ritenuto detto reato

appello, nei quali il difensore del prevenuto si era lamentato dalla eccessività
della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.2. D’altra parte, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 35490 del
28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273), soffermandosi sulla nozione di “evidenza”
(ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) hanno rilevato – chiarendo l’ambito
applicativo della evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, ai finì della
prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato – che il
giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.

escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del
medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente
non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito
appartiene più al concetto di “constatazione” (percezione ictu ocu/i), che a quello
di “apprezzamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di
accertamento o approfondimento.
Ipotesi la suddetta che non ricorre nel caso di specie, in quanto nella
sentenza di primo grado:
-viene preliminarmente indicato che l’attività investigativa si era
compendiata in servizi di osservazione e controllo, nonché in operazioni di
intercettazione telefonica e di videosorveglianza e sequestri di sostanze
stupefacenti; e che l’imputato è risultato aver ceduto dietro corrispettivo
sostanze stupefacenti del tipo cocaina a clienti che si recavano all’uopo presso la
sua abitazione, normalmente previa richiesta telefonica circa la disponibilità dello
stupefacente;
-viene poi spiegato che le operazioni di intercettazione e di
videosorveglianza avevano consentito di acclarare che detto modus operandi era
stato seguito abitualmente dall’imputato:
-i soggetti rimasti non identificati, quelli per l’appunto relativi alle
imputazioni oggetto di doglianza, contattavano il Di Cori, gli preannunciavano il
loro arrivo a casa sua, dove si trattenevano per pochi minuti.
2.3. In sintesi, per la duplice ragione sopra indicata, il primo motivo di
ricorso è inammissibile.

3.-11 motivo afferente al diniego della attenuanti generiche è infondato.
In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di legittimità non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez.
6, sent. n. 36382 del 22/09/2003, Dell’Anna, Rv. 227142) o con formule
3

129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad

sintetiche (tipo “si ritiene congrua”: cfr. Sez. 4, sent. n. 9120 del 4/08/1998,
Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento
ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del
16/06/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Anche questa evenienza non ricorre nel caso di specie.
Invero la Corte di appello ha motivato la mancata concessione delle

a) sul principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va qui
ribadito, secondo il quale l’accertamento del vincolo della continuazione tra il
reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con
sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell’aumento dovuto
per la continuazione, mentre non possono essere applicate le attenuanti
generiche, richiedendo la concedibilità delle quali l’esame dell’intera attività
antigiuridica del condannato, ivi compresa quella già considerata dal precedente
giudicato penale cui osta la res indicata (Sez. 3, sent. n. 897 del 29/11/2011,
2012, Myderizi, Rv. 251907);
b) sulla circostanza che all’imputato, per il reato già giudicato (detenzione
e cessione di grammi 30,482 di cocaina, già suddivisi in 60 involucri e da cui
potevano ricavarsi 62 dosi), al quale sono stati unificati per continuazione i fatti
oggetto della sentenza impugnata, non sono state accordate le attenuanti
generiche;
c) sul rilievo che ostativi alla concessione del beneficio sono i precedenti
penali specifici dell’imputato, rilevatori della sua capacità a delinquere (in
particolare, l’imputato prima che divenisse irrevocabile la sentenza 20/10/2007
presa in considerazione dal giudice di primo grado, era già stato giudicato con
sentenza 23/05/2005, divenuta definitiva il 22/06/2005, sempre per violazione
dell’art. 73 dpr 309/1990).

4.- Ne consegue che il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Co

ciso in Roma il 12 novembre 2015.
est.

Pasqu4 Gianniti

Il Pres ente
Carlo G’ ,:411.0-P
013rusco

attenuanti generiche, argomentando:

CORTE SUISS:012,_ D CASSAZIONE
iv Sezie, ne Pent:12.

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