Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46989 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46989 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Bortolotti Maurizio Giampiero nato a Torino il
26/4/1960
avverso la sentenza del 16/11/2012 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 16/11/2012, la Corte di appello di Torino

confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Torino del 25/3/2011, che aveva condannato, tra l’altro, Bortolotti Maurizio
alla pena di anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed € 1200,00 di
multa per i reati a lui ascritti di cui ai capi 1) 416 commi 1,2, 3 con
esclusione dell’aggravante di cui al n. 5 cod. pen., 85) 648 cod. pen., 90)
1

Data Udienza: 08/11/2013

648 cod. pen., 101) 81 cpv., 61 n. 2, 110, 648 cod. pen., 111) 81 cpv., 61 n.
2, 110, 648 cod. pen., 118) 648 cod. pen. ed assolto lo stesso dal reato di
cui al capo 98) 648 cod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine alla
partecipazione all’associazione a delinquere.

motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 416
comma 2 cod. pen. con riferimento alla qualifica di partecipante
all’associazione a delinquere. Evidenzia, al riguardo, di essere stato
ritenuto responsabile del reato associativo soltanto perché a suo carico
erano stati accertati reati di ricettazione in relazione a singoli episodi
rientranti nel programma criminoso, essendo invece carente la prova
dell’elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione
all’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta di partecipazione
all’associazione a delinquere di cui all’art. 416 comma 2 cod. pen. Si duole,
al riguardo, che l’elemento soggettivo del reato sia stato riconosciuto
soltanto sulla base della conoscenza da parte del ricorrente del soggetto
ritenuto capo del sodalizio criminoso, mancando, invece, la coscienza e
volontà di compiere un atto di associazione.
2.3. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.
69 e 133 cod. pen. con riferimento al giudizio di bilanciamento ed al
diniego della prevalenza delle attenuanti generiche con la contestata
recidiva. Evidenzia, al riguardo, che l’elemento relativo ai precedenti penali
già riportati è stato utilizzato in modo contraddittorio, prima come
elemento irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche e
poi come elemento di segno negativo per il diniego della prevalenza delle
stesse con la contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi

proposti.

2

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando i seguenti

3.1.

I primi due motivi di ricorso attengono entrambi alla ritenuta

partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1), sia con
riferimento all’elemento materiale che a quello psicologico, questione
prospettata sia sotto l’aspetto della violazione di legge che sotto quello del
difetto di motivazione. E con riferimento all’elemento materiale del reato, la
Corte territoriale, facendo anche rinvio alla decisione di primo grado, ha
esaminato, criticamente alla luce delle doglianze mosse con

i motivi di

puntuale in fatto e corretta in diritto, che il ricorrente con la propria
condotta aveva arrecato un concreto contributo alla vita del sodalizio
criminoso. In tal senso ha ritenuto, ragionevolmente, di valorizzare gli
stabili rapporti, risultanti dalle intercettazioni e dai servizi di polizia
giudiziaria, intrattenuti dal ricorrente con Snabel, soggetto ritenuto capo
dell’organizzazione. Viene, in particolare, dato atto che il Bortolotti era
risultato essere il punto di riferimento del suddetto Snabel per <>. Tutto ciò si pone
perfettamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte che in
tema di elemento soggettivo del delitto di partecipazione all’associazione a
delinquere ha considerato necessaria la coscienza e volontà di partecipare
attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma
delittuoso in modo stabile e permanente (sez. 6 n. 5970 del 23/1/1997, Rv.
208306; sez. 1 n. 30463 del 7/7/2011, Rv. 251012).
3.2. Venendo al terzo motivo di ricorso, attinente al trattamento
sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata

probatori scaturiti dalle intercettazioni, dai quali era emerso che il Bortolotti

dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale
disvalore del fatto, evidenziando di non potere riconoscere le attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza attesi i precedenti numerosi e specifici
già riportati dal ricorrente e di dovere applicare la contestata recidiva in
conseguenza della maggiore pericolosità del soggetto per via della
dimostrata capacità criminale. E con specifico riferimento alla denunciata
contraddittorietà rileva il Collegio che ai fini dell’applicabilità delle
circostanze attenuanti generiche e/o per il giudizio di comparazione di cui
all’art. 69 cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133

4

Rv,

del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti,
essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare (sez. 2 n.
2285 del 11/10/2004, Rv. 230691). Nel caso di specie, appunto, la Corte
ha bene evidenziato gli elementi che le hanno fatto ritenere congrua la pena
irrogata. Ed inoltre, sulla base della giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dal Collegio, ai fini della determinazione della pena, il giudice può
tener conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi

precedenti penali, essere utilizzato più volte sotto differenti profili per
distinti fini e conseguenze (sez. 2 n. 45206 del 9/11/2007, Rv. 238511). Nel
caso di specie, appunto, il giudice di appello, preso atto della concessione
delle attenuanti generiche in primo grado ha ritenuto, ragionevolmente,
che, tenuto conto dei precedenti penali e della modestia del contributo
arrecato con la confessione, il giudizio di comparazione non potesse andare
al di là dell’equivalenza fra la contestata recidiva e le attenuanti generiche.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle
spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 8 novembre 2013

Il Consigl

estensore

Il Presidente

aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente, come quello dei

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