Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46987 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46987 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERCACI ROBERTO N. IL 27/09/1964
avverso la sentenza n. 651/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. <0 1 C-0_2 2c24 che ha concluso per e( e t " VV Q Data Udienza: 12/11/2015 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Tesi, con sentenza n. 102 del 7.03.2007 dichiarava Cercaci Roberto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo lo stesso ceduto a Cesaroni Luigi in data 15 aprile 2003 una dose di eroina, e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3 mila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Giudice di primo grado riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle sommarie informazioni rese 2.La Corte di appello di Ancona, con sentenza 18 aprile 2013, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali. 3. Avverso la suddetta sentenza, a mezzo di difensore, proponeva ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'indulto ex lege 241 del 31 luglio 2006 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile e comunque infondato. 1.1.Come è noto, a norma dell'art. 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241 è concesso indulto a tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a 3 anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniaria (sole o congiunte a pena detentiva), salvo che non si sia proceduto per particolari reati (tra i quali non ricorre l'art. 73 comma 5 T.U. stup.). Il successivo art. 3 precisa che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se l'imputato commette un delitto non colposo, per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (e cioè entro il 31 luglio 2011) 1.2.0rbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione (cfr. tra le tante Sez.2, sent. N. 710 del 1/10/2013, 2014, Rv. 258073). da Cesaroni Luigi, deceduto il 2 settembre 2006 a seguito di sinistro stradale. Tanto si è verificato nel caso di specie nel quale la Corte territoriale, in sede di appello, non ha escluso l'applicazione del beneficio, ma ha rimesso alla sede esecutiva ogni decisione in ordine all'applicazione dell'indulto per motivi di opportunità. Ragion per cui il ricorso, se non inammissibile, è comunque infondato. 3.- Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così o in Roma il 12/11/2015 Il Con Pasquale niti OEJPRiM TJ CASSAZIONEr FV Sezietn: Pe13e P.Q.M.

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