Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46985 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46985 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SALERNO nei confronti di:
CORTE APPELLO NAPOLI
con l’ordinanza n. 90/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 06/11/2013
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Ritenuto in fatto
Con ordinanza 15/7/13 l’officiato Tribunale di Salerno, rilevato che dal certificato del casellario
giudiziale risultava che l’appello salernitano (25/1/07) di conferma della sentenza in questione
era stato annullato in cassazione e che quello passato in giudicato il 16/12/11 era l’appello
reso in sede di rinvio il 20/12/10 dalla Corte di Appello di Napoli, richiamata la norma dell’art.
665, co. III, ultima parte, cpp, sollevava conflitto di competenza e rimetteva gli atti a questa
Corte per la decisione.
All’udienza camerate fissata per la discussione il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi la
competenza della Corte di Appello di Napoli.
Considerato in diritto
Il rilievo del Tribunale di Salerno è corretto. “La disposizione contenuta nell’art. 665, co. 3, ult.
par., cpp detta una speciale e autonoma regola attributiva delta competenza in executívís che
prescinde dai criteri indicati nel co. 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento
con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è
sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato
la sentenza di primo grado” (Cass., I, sent. n. 5049 del 14/1/03, rv. 223601). Tale essendo il
caso in esame, la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Napoli che ha giudicato in
sede di rinvio (sia pure confermando la sentenza di primo grado).
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dichiara la competenza della Corte di Appello di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma, 6/11/13
I Cons.
Con ordinanza 5/11/12 la Corte di Appello di Napoli, adita come giudice dell’esecuzione da
istanza di Maiorello Rosario intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a più
condanne passate in giudicato nei suoi confronti, rilevato che il giudice che aveva emesso la
sentenza passata per ultima in giudicato era il Tribunale di Salerno (sent. 15/4/05, confermata
in appello e divenuta irrevocabile il 16/12/11), dichiarava la propria incompetenza ex art. 665,
co. e IV, cpp e ordinava la trasmissione degli atti al detto Tribunale.