Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46984 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46984 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATANZARITI SAVERIO N. IL 09/04/1973
MASSARI GIUSEPPE N. IL 21/05/1972
avverso la sentenza n. 2890/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. re , o(ct
ru’Coa-Si—?
che ha concluso per ).-e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensorìAvv.

4 –

Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Forlì, con sentenza del 6
giugno 2014, ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al
reato di cui agli articoli 73 ed 80 del d.p.r. n. 309 del 1990 e, concesse attenuanti

mesi di reclusione e 33.333 di multa. La sentenza è stata confermata dalla Corte
d’appello di Bologna con sentenza del 27 novembre 2014. L’imputazione attiene al
traffico di oltre 30 kg di hashish utile alla produzione di 127.100 dosi.

2.Ricorrono per cassazione gli imputati.
Massari deduce tre motivi.
2.1 Si censura la pronunzia per ciò che attiene alla ritenuta esistenza
dell’aggravante afferente all’ingente quantitativo. La sentenza ha evocato la
giurisprudenza delle sezioni unite ma non ha tenuto conto del doveroso giudizio sulla
pericolosità dello stupefacente. I valori numerici possono diventare ma non sono
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cit
elemen come del~to dalle stesse sezioni unite. Si evoca tale riguardo la
giurisprudenza di legittimità anteriore e si rimarca la limitata tossicità dell’hashish e
nel rapporto agli altri stupefacenti. A sostegno ulteriore si aggiunge che in altro
procedimento concernente il medesimo imputato afferente ad un caso analogo
l’aggravante non è stata contestata.

2.2.Non si è considerato che l’imputato era trasportatore e dunque non era a
conoscenza dell’entità della droga. Dunque l’aggravante non è imputabile
soggettivamente.

2.3 Senza adeguata motivazione è stata inflitta una sanzione corrispondente
quasi al massimo della pena edittale.

3.Catanzariti deduce due motivi.
3.1. Erroneamente è stata esclusa la dedotta nullità della citazione per il
giudizio, argomentando che essa ha avuto luogo nei confronti del difensore che
risultava alla data dell’invio della notificazione, anteriore alla revoca del difensore. Si
è trascurato che tale primo difensore era munito di procura speciale che si è esaurita
con la richiesta di patteggiamento respinta dal tribunale. L’omissione è tanto più
rilevante considerato che si intendeva interporre conflitto positivo ai sensi dell’art. 28
comma 1 lettera B cod. proc. pen.

generiche equivalenti all’aggravante, li ha condannati alla pena di tre anni ed otto

2.

Erroneamente è stata ritenuta l’aggravante trascurando che la

giurisprudenza prevalente ha ritenuto l’esistenza di un ingente quantitativo solo in
presenza di peso superiore ai 50 kg.

3. I ricorsi sono infondati.

3.1. Il primo motivo di impugnazione di Catanzariti non si confronta con la

difensori gli avvocati Fulvio ed Alessandro Sintucci. Con atto depositato il 21 gennaio
2014 l’avvocato Alessandro Sintucci ha chiesto il rito abbreviato. Il decreto di citazione
per l’udienza del 6 luglio 2014 ha stato notificato al difensore ed all’imputato ed 4ttl
giudizio ha regolarmente partecipato l’avvocato Alessandro Sintucci.
Risulta dagli atti procura in favore dell’avvocato Monica Foti in data 18 febbraio
2014, che non solo non è autenticata ma non reca neppure revoca dei precedenti
difensori. Oltre a ciò la notifica va fatta al difensore che risulta all’atto dell’avvio della
procedura (29 gennaio 2014).
La pronunzia aggiunge che la questione afferente alla competenza per territorio
è stata dedotta tardivamente.
Tale valutazione in ordine alla procedura di notificazione, oltre ‘non essere
oggetto di specifiche puntuale censura è conforme alla legge: la nomina del difensore
ricorrente è stata correttamente ritenuta irrilevante non solo perché non autenticata
ma anche soprattutto perché non accompagnata dalla revoca dei difensori
precedentemente nominati, uno dei quali ha del resto partecipato alla giudizio. Pure
corretto è l’aggiuntivo apprezzamento in ordine alla rilevanza del difensore nominato
all’atto dell’avvio della procedura di notificazzione

3.2. Per ciò che attiene all’aggravante, la sentenza d’appello considera che lo
stupefacente oggetto del processo è utile alla formazione di 127.100 dosi, quantitativo
di ben tre volte superiore al limite indicato dalla giurisprudenza dellefezioni unite. Si
aggiunge che la detta aggravante‘stata ripetutamente ritenuta dalla arte di legittimità
anche per quantitativi molto inferiori.
Si considera pure che il fatto è notevolmente grave sikper l’elevato numero di
dosi sia perché gli imputati hanno agito per intento di arricchimento, sicché la pena
deve essere orientata verso il massimo edittale.
Le impugnazioni non contestano la correttezza del criterio aritmetico utilizzato
dal giudice di merito in applicazione della nota giurisprudenza delle Sezioni unite in
materia. Esse si limitano ad evocare giurisprudenza precedente o valutazioni in altri
concomitanti procedimenti di merito che, evidentemente, non rilevano nella presenter~

sentenza. In essa si espone che in data 11 luglio 2013 l’imputato ha nominato

D’altra parte la pronunzia non solo utilizza l’evocato criterio aritmetico ma pone in luce
la particolare gravità della fattispecie in considerazione dell’elevato numero di dosi e
soprattutto del carattere professionale e speculativo della condotta. Tale complessivo,
argomentato apprezzamento, naturalmente, giustifica pienamente l’individuazione
della sanzione base in prossimità del massimo; essendo stata ritenuta la equivalenza
tra le attenuanti generiche e la discussa aggravante.
3.3 A ciò va solo aggiunto che le argomentazioni afferenti alla diversa gravità
delle distinte tipologie di stupefacente non tengono conto del fatto che la pronunzia è

noto, ha ripristinato il previgente sistema tabellare fondato proprio sulla distinzione tra
droghe pesanti e leggere.
Infine, per completezza, va considerato che il criterio d’imputazione soggettiva
delle circostanze è quello della colpa; sicché non rileva 10, ,- peraltro solo opinata,
assenza di consapevolezza in ordine all’esatto peso della sostanza.
I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma 10 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco

LAIOTTA)

CORTE SUISaRDIA. E1 CASSAZIONE
rv seziene.

stata adottata successivamente alla sentenza costituzionale n.32 del 2014 che, come è

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