Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46983 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46983 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TR. TORRE ANNUNZIATA SEZ. DIST. CASTELLAMMARE DI
STABIA nei confronti di:
TRIB. VALLO DELLA LUCANIA
con l’ordinanza n. 13/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CASTELLAMMARE
DI STABIA, del 04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.592/2013 R.G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in
persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema,
il quale ha concluso per la affermazione della competenza del
Tribunale ordinario di Torre Annunziata.

1. — Con ordinanza del 9 maggio 2013 il Tribunale ordinario di
Torre Annunziata — Sezione distaccata di Castellammare di
Stabia, in funzione di giudice della esecuzione, ha declinato a
favore del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania — individuato quale giudice della esecuzione, competente ai sensi
dell’articolo 665, comma 4, cod. proc. pen., per aver deliberato
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, giusta sentenza di quel Tribunale 27 novembre 2000 (irrevocabile dal 10
aprile 2001) — la competenza a provvedere sull’incidente proposto dal condannato Giovanni Di Maio in relazione alla esecuzione della sentenza del Pretore di Castellammare di Stabia,
15 novembre 1993 (irrevocabile dal 10 giugno 1994), recante
ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
2. — Il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha
resistito alla declinatoria, con ordinanza s.d., depositata il 28
maggio 20123, obiettando, con citazione di due (non recenti)
arresti di legittimità, che, concernendo l’incidente proposto esclusivamente la esecuzione della sentenza del Pretore di Castellamare di Stabia, non avrebbe dovuto trovare applicazione
la previsione dell’articolo 665, comma 4, cod. proc. pen. sicché
la competenza spettava al Tribunale di Torre Annunziata —
Sezione distaccata di Castellammare.
3. — il Tribunale ordinario di Torre Annunziata — Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, con ordinanza deliberata
il 4 luglio 2013 e depositata in pari data, ha sollevato conflitto
negativo di competenza nei confronti del Tribunale ordinario
di Vallo della Lucania, opponendo, con corredo di pertinenti
citazioni di massime di questa Corte suprema di cassazione,

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Rileva

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Udienza del 6 novembre 2013

4. — Il conflitto negativo improprio di competenza, ammissibile
in rito — entrambi i giudici della esecuzione ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine al medesimo incidente
proposto dallo stesso condannato — deve essere risolto nel senso
della affermazione dalla competenza del giudice della esecuzione, individuato ai sensi dell’articolo 665, comma 4, cod. proc.
pen., e, pertanto, della specie del Tribunale ordinario di Vallo
della Lucania, che ha deliberato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
Non ostante alcune pregresse, non recenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è ormai consolidata
nella affermazione del principio di diritto — esattamente in
termini — secondo il quale “in tema d’esecuzione, il giudice competente a provvedere [in relazione a] un soggetto raggiunto da più
condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha
pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo, anche se la questione non riguarda la sua sentenza”
(Sez. I, 5 maggio 2008, n. 19466, massima n. 240293, cui
adde: Sez. I, 12 maggio 2004, n. 23208, Salah, massima n.
228253; Sez. I, 12 dicembre 2007, n. 2081/2008, Dicorato; Sez.
I, 14 dicembre 2007, n. 2943/2008, Accetta; Sez. I, 24 aprile
2008, n. 19339, Provenzano; Sez. I, 16 aprile 2009, n. 18568, Di
Stefano; Sez. I, 16 giugno 2009, n. 28888, Mazzara e Sez. I, 20
ottobre 2010, n. 38444, Patti, non ma ssima te; Sez. I, 10
maggio 2011, n. 22868, Fazari, massima n. 250447; Sez. I, 20
dicembre 2011, n. 2141/2012, confl. comp. in proc. Pasquale,
massima n. 251684; Sez. I, 20 dicembre 2011, n. 2151/2012,
confl. comp. in proc. Casorio, massima n. 251686; e Sez. I, 20

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che gli isolati arresti invocati dal giudice del distretto salernitano erano stati superati dal contrario orientamento, ormai
pacificamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
secondo il quale la competenza spetta inderogabilmente al giudice che ha deliberato il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo anche se l’incidente concerna esclusivamente la esecuzione di una delle condanne precedenti.

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Ricorso n. 30.592/201 3 R.G. *

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aprile 2012, n. 17545, confl. comp. in proc. Gasparrini e altro,
massima n. 252887).

P.

Q. M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania
cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 6 novembre 2013.

Conseguono la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, quale giudice della esecuzione a’
sensi dell’articolo 665, comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti a quell’ufficio.

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