Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46982 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46982 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTUCCI MAURIZIO N. IL 06/02/1969
NARDONE MARIO N. IL 28/08/1965
COLUZZI FRANCESCO N. IL 13/03/1968
CAPOZZI FRANCESCO N. IL 02/02/1962
avverso la sentenza n. 4629/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4— g)
che ha concluso per A’~A,c
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensoreAvv. “ecée)t-A- ,,,
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Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Civitavecchia ha affermato la
responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.p.r. n.
309 del 1990 in relazione alla importazione di oltre 300 grammi di cocaina,

lo stupefacente.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma.
Ricorrono per cassazione gli imputati.

1.Capozzi ha proposto personalmente breve ricorso deducendo l’incompetenza
del Tribunale di Civitavecchia ma ha successivamente rinunziato all’impugnazione.

2.Santucci propone diverse censure.
2.1 La prima doglianza coglie la motivazione per ciò che attiene
all’affermazione di responsabilità. Il ricorrente non ha concorso nell’illecito, essendosi
limitato a prelevare il corriere Capozzi a Fiumicino ed a portarlo a Latina. All’arrivo di
costui all’aeroporto di Fiumicino il reato era già consumato. Il ricorrente non ha avuto
alcun ruolo nelle vicende sviluppatesi in Bogotà. Non è neppure dimostrato alcun
concerto, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dalla Corte d’appello. Del
resto anche il Capozzi ha sempre riferito che il ricorrente nulla sapeva.
Le ragioni che hanno determinato il prelievo del corriere in aeroporto sono
sempre state plausibilmente spiegate rimarcando che non si era neppure al corrente
del luogo di provenienza.
Ancora, non corrisponde alle prove acquisite che parte degli ovuli sia stata
consegnata dal Capozzi agli altri imputati. In realtà tali ovuli erano nell’abitazione in
cui il corriere si trovava al momento dell’intervento di polizia.
Ancora, le telefonate si riferiscono alle intese per prelevare il detto Capozzi in
aeroporto su richiesta del cognato Nardone.
2.2 Senza adeguata motivazione sono state inoltre negate le attenuanti
generiche, considerata la posizione marginale nei fatti. La pena è stata determinata in
misura eccessiva in un contesto che avrebbe giustificato l’applicazione dell’articolo 114
cod. pen.
2.3 La somma di 900 euro non è sproporzionata e dunque senza ragione è
stata disposta la confisca.

materialmente introdotti in Italia dal Capozzi che aveva ingerito gli involucri contenenti

3. Pure Coluzzi propone diverse censure.
3.1 Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza con la quale ta seguito
dell’ammissione del rito abbreviato il giudice ha disposto l’acquisizione di documenti di
polizia che, pur dovendo far parte del fascicolo del pubblico ministero, non vi erano
stati inseriti. La determinazione di chiedere il giudizio abbreviato è stata infatti assunta
sulla base degli atti disponibili e il provvedimento del giudice ha surrettiziamente
alterato il quadro di riferimento. La questione è stata prospettata con apposita
memoria ma è stata immotivatamente disattesa, non essendosi spiegato su quale

processuale che costituiva la base del giudizio abbreviato. La dedotta nullità vulnera
l’intero giudizio.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta che la pronunzia non ha valutato o ha
valutato comunque in modo illogico le prove acquisite ai sensi dell’art 438 comma 5
cod. proc. pen.
3.3 La pronunzia non ha considerato la testimonianza di Capozzi,
immotivatamente definito non credibile; nè le risultanze degli accertamenti disposti in
sede di giudizio abbreviato che hanno dimostrato l’inesistenza di versamenti in favore
del Capozzi medesimo da parte degli altri imputati; nè la mancanza di qualsiasi
contatto telefonico tra il ricorrente ed il corriere.
3.4 La Corte d’appello non ha risposto alle doglianze in ordine all’assenza di un
concludente quadro probatorio. Si è trascurato che al momento dell’arrivo in Italia del
corriere, il reato di importazione si è consumato senza che l’imputato abbia dato alcun
apporto alla commissione dell’illecito. Del resto la pronunzia non individua alcuna
specifica condotta concorsuale. Essa si basa su un dato erroneo: la presenza del
ricorrente nella vettura che ha condotto il Capozzi a Latina. Si è posta al riguardo una
mera presunzione e si è fatto immotivato riferimento alle valutazioni espresse dal
Tribunale.
3.4 Con il quarto motivo si prospetta che la fattispecie avrebbe dovuto essere
inquadrata nel quinto comma dell’art. 73 del d.p.r. n. 309. Il quantitativo era infatti
modico e di minima purezza.
3.5 n giudice di merito ha inoltre erroneamente valutato gli stessi elementi sia
per determinare la pena sia per escludere l’applicazione delle attenuanti generiche; ed
ha inoltre acriticamente recepito le argomentazioni del primo giudice.

4. Nardone deduce due motivi
4.1. Erroneamente è stata ritenuta la responsabilità sulla sola base di
comportamento meramente connivente e non di concorso nell’importazione e
detenzione della droga. Ci si è basata su labili elementi di giudizio, trascurando che si
è in presenza di mero comportamento omissivo di opposizione alla detenzione di droga

base sia stata disposta l’acquisizione di documentazione non inserita nel fascicolo

nell’abitazione. Si aggiunge che il reato è stato perpetrato all’estero e si è consumato
con l’arrivo della droga a Fiumicino e che non risulta alcun coinvolgimento al riguardo.
Pure erronea l’affermazione in ordine alla consegna della sostanza stupefacente al
ricorrente ed agli altri imputati. La droga non è stata rinvenuta nella disponibilità di tali
tre imputati che sono stati sottoposti a controllo una volta usciti dalla abitazione.
4.2. Pure oggetto di censura è la valutazione in ordine alla rilevanza della
recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione

5. Il ricorso di Capozzi è divenuto inammissibile a seguito della rinunzia. Le
altre impugnazioni sono infondate.
La sentenza impugnata dà conto del quadro indiziario che consente di ritenere
la responsabilità concorsuale non solo del corriere Capozzi ma anche degli altri
imputati. In sintesi il detto Capozzi rientrava in Italia proveniente dal Sudamerica su
un volo di linea dopo aver ingerito capsule di sostanza plastica contenenti cocaina
liquida del peso di circa 335 grammi, utile alla formazione di 1031 dosi. Le dette
capsule erano costituite da sottile materiale plastico la cui permanenza nello stomaco
era altamente rischiosa, in relazione al pericolo di rottura e di conseguente malessere.
Vi era quindi necessità di un immediato prelievo in aeroporto e di veloce trasporto in
un luogo protetto ove si potesse provvedere alla espulsione degli involucri ingeriti.
Tutto ciò consente di ritenere che Santucci e Coluzzi, che in due distinte occasioni si
portarten aeroporto per prelevare il corriere, fossero pienamente consapevoli del
della presenza della droga.
La Corte non dubita dell’esistenza di prova concludente in ordine alla
circostanza che il corriere fu prelevato in aeroporto dai due indicati complici che si
erano portati a Fiumicino due volte nella stessa giornata a causa del ritardo nello
sbarco del Capozzi dovuto ai controlli di polizia eseguiti sul bagaglio. I due viaggi sono
documentati dall’aggancio dei cellulari di costoro alle celle di rete telefonica.
Altro elemento sintomatico è costituito dalla circostanza che i tre si porta*Lat,o
immediatamente in Latina, in un appartamento che era stato sublocato dal Nardone
che aveva anticipato cinque mensilità pur non avendo alcuna necessità di tale alloggio,
disponendo di propria abitazione in quella città.
Si aggiunge che la polizia giudiziaria notò i tre indicati imputati entrare
nell’alloggio del Nardone nel quale si trattennero per circa un’ora. Gli imputati uscirono
dall’alloggio eccezione fatta per il Capozzi. All’interno dell’abitazione fu rinvenuto
quest’ultimo in condizione di grave malessere. Su un telo della sala da pranzo si
trovavano due profilattici contenenti cocaina liquida e in un pentolino un terzo
involucro dello stesso tipo. Alla luce di tali acquisizioni la Corte d’appello non dubita
che l’appartamento fosse stato scelto perché il corriere potesse in tranquillità

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della pena. Non si è dato adeguato conto dell’esercizio dei relativi poteri discrezionali.

riservatezza provvedere alla espulsione delle capsule. I complici d’altra parte si erano
trattenuti nell’appartamento per un apprezzabile lasso di tempo proprio per verificare
l’espulsione dei contenitori e la qualità della droga.
In tale situazione la Corte d’appello esclude che si sia in presenza di mera
connivenza in considerazione della complessa attività poste in essere dai complici: il
concordato prelievo in aeroporto, il trasferimento nell’abitazione, il controllo sulla
espulsione della droga. Dunque, conclusivamente, per il giudice di merito si è in
presenza di operazione illecita pianificata ed attuata in accordo tra i quattro imputati.

Colucci e Nardone sono affetti da recidiva reiterata pluriaggravata, connotata da
numerosi gravi reati tra i quali spiccano illeciti contro il patrimonio e violazioni della
disciplina degli stupefacenti. Essi hanno commesso un fatto di intrinseca gravità
denunziata dal numero delle dosi ricavabili nonché dal contesto internazionale
dell’operazione. Si è dunque in presenza di attività organizzata ed inoltre di
comportamento processuale non collaborativo. Tutto ciò consente di ritenere la
rilevanza della recidiva e di escludere l’esistenza di condizioni per la concessione di
attenuanti generiche.
La pronunzia esclude, nei confronti del Santucci, la possibilità di concedere le
attenuanti della minima partecipazione al fatto dovendosi ritenere l’esistenza di un
contributo per nulla marginale. L’imputato si è proficuamente attivato per l’accoglienza
del corriere ed il suo accompagnamento nell’appartamento che era stato locato
proprio in relazione alle sue assunte necessità abitative.
E’ stata ritenuta congrua la pena inflitta dal primo giudice calcolata partendo da
una pena base di pochissimo superiore al minimo edittale.
La confisca del danaro è giustificata dalla presunzione relativa imposta dalla
legge in relazione al reato in esame ed essendosi constatato che la detenzione della
somma non trova alcuna giustificazione attesa l’assenza di attività fonte di reddito.

6. La sintesi della pronunzia sopra esposta mostra chiaramente che si è in
presenza di valutazione estremamente articolata ed attenta ai dettagli della vicenda
illecita. Essa, sulla base di acquisizioni probatorie altamente significative, mostra il
sicuro coinvolgimento di tutti gli imputati nella ben organizzata operazione di
importazione. Le dichiarazioni di innocenza degli imputati sono radicalmente confutate
dai precisi ruoli nell’operazione illecita: i ripetuti viaggi in aeroporto, il prelevamento
del corriere che aveva necessità di recarsi con impellenza in un luogo nel quale
liberarsi degli ovuli contenenti la droga, la predisposizione dell’appartamento, la
presenza in tale sito nel momento in cui il corriere evacuava la droga.
D’altra parte, il fatto che la condotta illecita si sia concretizzata con
l’importazione in Fiumicino, con tutta evidenza, non svuota di significato illecito le

Quanto al trattamento sanzionatorio la pronunzia considera che Santucci,

condotte poste in essere, chiaramente finalizzate al recupero dei già evocati ovuli
contenenti cocaina.
La sentenza, inoltre, spiega persuasivamente che il contributo del Santucci non
può essere per nulla ritenuto marginale posto che gli si attivò ripetutamente ed
efficacemente per assicurare il trasferimento del corriere in Latina e per controllare le
caratteristiche della droga.
A ciò va solo aggiunto che la questione dell’ordinanza nell’abbreviato non risulta
sia stata dedotta in appello. Essa è comunque priva di specificità, non chiarendo quale

7. Pure immune da censura alcuna è il motivato apprezzamento in ordine alla
recidiva ed alla determinazione della pena, peraltro di contenuto rigore in rapporto alla
gravità dei fatti. La pronunzia considera la particolare intensità della recidiva connessa
a numerosi gravi e specifici reati.
8. Né si riscontra, con tutta evidenza, alcun

vulnus logico o giuridico nel

passaggio della pronunzia che esclude la possibilità di applicare l’art. 73, comma 5, del
richiamato d.P.R. in considerazione dell’elevato numero di dosi, del carattere
organizzato ed internazionale della condotta illecita.
9. Infine non presenta il fianco a censure neppure la confisca del denaro
contante: l’assenza di qualunque lecita attività determina la razionale connessione con
gli illeciti e l’atto ablativo.
Dalla presente pronunzia discende per legge la condanna degli imputati al
pagamento delle spese processuali nonché del Capozzi al pagamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che appare congruo determinare in 300 euro.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Capozzi Francesco e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di 300 euro in favore della cassa
delle ammende.
Rigetta i ricorsi di Santucci Maurizio, Nardone Mario e Coluzzi Francesco che
condanna al pagamento delle spese processuali.

Roma 10 novembre 2015

pccutx,

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco B OTTA

decisivo elemento di giudizio fosse recato dagli atti acquisiti.

CORTE GUERD9I,4, D CASSAZIONE

IV Seziene FerAtle

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