Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46982 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46982 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERPA LIVIO N. IL 23/09/1967
avverso l’ordinanza n. 172/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
.1duaLsimg444R-14~.14kiiemi-Elel-4 1G-Dear

Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.315/2013

R. G.

*

Udienza del 6 novembre 2013

Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in
persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema,
il quale ha concluso per l’annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.

1. — Con ordinanza deliberata il 16 maggio 2013 e depositata il
14 giugno 2013, il Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, giudicando su rinvio di questa
Corte suprema di cassazione, giusta sentenza della Sezione V
Penale, 7 novembre 2012, n. 4724, ha annullato l’ordinanza del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 12 aprile 2012, di applicazione della custodia cautelare
in carcere a carico dell’indagato, Livio Serpa, limitatamente ai
capi 22 e 23 relativi agli addebiti di omicidio tentato in danno
di Gennaro Ditto e di Rolando Siciliano, e ha confermato il
procedimento coercitivo in relazione ai capi residui, concernenti i delitto di associazione di tipo mafioso, di omicidio in danno
di Luciano Martello e di estorsione aggravata.

2. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocata Sabrina Mannarino, mediante atto recante la data del 26 giugno 2013, col quale ha dedotto, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc.
pen. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 127, comma 5, 178, comma 1, lettera c), 179, comma 1, e 309, comma 8, cod. proc. pen. eccependo l’omesso avviso della udienza camerale di trattazione
del riesame all’unico difensore di fiducia dell’indagato.

2.1 Il difensore ha dedotto: essa avvocata Mannarino è stata
nominata difensore dal Serpa personalmente, mediante dichiarazione resa il 14 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 123 cod.
proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Melfi;
l’indagato ha revocato le nomine dei difensori, in precedenza
nominati (gli avvocati Gino Perrotta e Giancarlo Pittelli), pri—

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

*

Udienza del 6 novembre 2013

ma della fissazione della udienza di trattazione davanti al giudice del rinvio; prive di giuridico pregio e rilevanza — essendo
intervenuta la revoca delle nomine — sono la dichiarazione di
uno dei precedenti difensori di rinunciare al mandato (dopo esserne stato privato) e l’intervento del succitato difensore in
camera di consiglio «al solo fine di rinunziare all’incarico difensivo»; l’omissione dell’ avviso della udienza camerale al difensore di fiducia, avvocato Mannarino, comporta la nullità assoluta del procedimento e della ordinanza impugnata; mentre
nessuna efficacia sanante può essere attribuita alla comparsa
in udienza del difensore revocato e sostituito.

2.2 — Con memoria, recante la data del 19 ottobre 2013, deposita il 25 ottobre 2013, con corredo di pertinente documentazione, l’avvocata Mannarino ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

3. — Deve, in limine, rilevarsi la inammissibilità del ricorso, limitatamente ai capi della ordinanza impugnata di annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere in partibus de quibus, concernenti gli addebiti di omicidio tentato e i
reti connessi, capi 22 e 23 della imputazione prodromica.
Evidente è, infatti, la carenza dell’interesse del ricorrente a dolersi della pronuncia pienamente favorevole quanto ai capi in
questione.

4. — Per il resto il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
4.1 — Le deduzioni del ricorrente in ordine agli accadimenti del
procedimento trovano puntuale riscontro in atti: effettivamente l’indagato aveva revocato le nomine dei difensori che in precedenza lo avevano assistito, gli avvocati Perrotta e Pittelli
(giusta dichiarazioni di revoca del mandato difensivo, rispettivamente del 14 aprile 2012 e del 3 marzo 2013) già prima della
fissazione (disposta il 22 marzo 2013) della udienza camerale
davanti al giudice del rinvio; e, inoltre, della trattazione del
procedimento nessun avviso risulta essere stato inviato all’ unico difensore che assisteva (e tutt’ora assiste) il Serpa.

3

uh.2

Ricorso n. 30.315/2013 R. G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.315/2013 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Tanto comporta la nullità della ordinanza in dipendenza della
inosservanza dell’articolo 309, comma 8, cod. proc. pen. in relazione all’ articolo 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
In ordine alla qualificazione della nullità in rapporto alla
alternativa tra nullità generale a regime intermedio e nullità
assoluta, non è configurabile la seconda ipotesi postulata dal
ricorrente.

Il rito del riesame, per il richiamo operato dall’articolo 308,
comma 8, cod. proc. pen. all’articolo 127 cod. proc. pen., non si
caratterizza per «partecipazione necessaria» del Pubblico Ministero e del difensore. Recita, infatti, l’articolo 127, comma 3,
primo inciso, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono».
Pertanto non ricorre l’ipotesi della nullità assoluta, prevista
dall’ articolo 179, comma 1, cod. proc. pen., della «assenza» del
difensore dell’imputato, in quanto la ridetta assenza comporta
la nullità assoluta soltanto «nei casi in cui [..] è obbligatoria la
presenza» del difensore.

4.3

Il relazione alla nullità generale a regime intermedio rilevata occorre valutare se la fisica presenza alla udienza camerale del 16 maggio 2013 di uno dei difensori, la cui nomina Serpa
aveva revocato prima della fissazione della udienza stessa, abbia — ovvero no — comportato la decadenza della parte dal diritto di fare valere la nullità in carenza della proposizione della
tempestiva eccezione.

La questione deve essere risolta nel senso negativo della esclusione della decadenza.
Alla temporanea comparsa nella udienza camerale del difensore, laddove l’intervento fu espressamente finalizzato al solo rilascio della dichiarazione (peraltro inutiliter resa) di rinuncia al
mandato che era già stato revocato dall’ indagato, non deve
annettersi il valore della assistenza [nella specie difensiva] alla
udienza camerale.

l>
4

4.2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.315/2013

R.G.

*

Udienza del 6 novembre 2013

Epperò, in carenza del relativo presupposto, la decadenza non
ha luogo e affatto tempestiva risulta la denunzia della nullità
generale, utilmente operata col presente ricorso.
5. — Conseguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso
limitatamente ai capi della ordinanza impugnata di parziale
annullamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere;
l’annullamento, quanto ai residui capi 6, 21 e 25, della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame, al riguardo, al
Tribunale di Catanzaro.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi
dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai
capi 6, 21 e 25 e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Catanzaro.
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi
dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso, il 6 novembre 2013.

La «assistenza» costituisce, ai sensi dell’articolo 182, comma
2, cod. proc. pen., il presupposto della decadenza che si consuma nel concorso della condizione negativa della omessa proposizione della eccezione (la norma recita «Quando la parte
vi assiste …»).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA