Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46981 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46981 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOTTOCASA GIORGIO N. IL 26/10/1978
avverso la sentenza n. 1672/2014 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
03/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona deffiott.
cbdizinartusmpef)
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per la conversione del
ricorso in appello;
Udito il difensore, Avv. Marco Crimi, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

NN
L
t_Trt—Thet
od ‘Uli-à—rfé—CiVITU,-“Mrsi

SIMMrife ~W,)

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Padova, in data
3/02/2015, all’esito di giudizio abbreviato ha dichiarato Sottocasa Giorgio
responsabile del reato di cui all’art.187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia per essersi rifiutato di sottoporsi
all’accertamento mediante prelievo ematico dello stato di alterazione psico-fisica

2. Il fatto è così descritto nella sentenza: nel pomeriggio dell’8 ottobre 2013
alcuni agenti di Polizia Giudiziaria avevano proceduto al controllo di
un’autovettura parcheggiata in quanto una signora residente in zona aveva
segnalato che i due occupanti dell’auto stavano consumando una sostanza
stupefacente; giunti sul posto, gli agenti avevano trovato l’auto con il motore
acceso che, al loro arrivo, aveva cominciato a muoversi in retromarcia; mentre
l’imputato Sottocasa guidava in retromarcia, il passeggero aveva gettato dal
finestrino una siringa ancora intrisa di sangue; all’interno del veicolo erano stati
rinvenuti strumenti tipici quali carta stagnola, laccio emostatico, un limone
spremuto, una siringa per insulina e ritagli di cellophane; Giorgio Sottocasa, una
volta sceso dall’auto, aveva manifestato difficoltà di coordinamento e di
equilibrio.

3. Ricorre per cassazione Giorgio Sottocasa censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza e mancanza di motivazione sulla questione preliminare di
litispendenza sollevata dalla difesa ai sensi dell’art.649 cod.proc.pen. in relazione
al procedimento n.12685/13 R.G.N.R. già pendente per il medesimo fatto storico
a carico del medesimo imputato;
b) violazione dell’art.187 cod. strada per avere il giudice di merito ritenuto
sussistente il reato in esame, essendosi l’imputato sottratto al prelievo ematico,
pur avendo prestato il consenso ed effettuato il prelievo delle urine;
c) mancanza di motivazione in ordine alla pretesa natura non invasiva del
prelievo ematico;
d) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento
alla responsabilità dell’imputato, con specifico riferimento al verbale di Pronto
Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Padova ed alla dichiarazione scritta resa in
sede di indagini difensive dal difensore dell’imputato.

in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

4. Con memoria depositata il 29 ottobre 2015 il ricorrente ha sviluppato
ulteriori argomenti a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, qualora l’impugnazione
proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso immediato ai
sensi dell’art.569 cod.proc.pen., la Corte di legittimità deve dapprima

realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo
ordinario di gravame.

2. Il ricorso in esame contiene espresso riferimento, nell’ultimo motivo di
ricorso, al vizio di motivazione come descritto dall’art.606, comma 1, lett.e)
cod.proc.pen. Tanto è sufficiente perché sia disposta la conversione
dell’impugnazione in appello, ai sensi dell’art.569 comma 3 cod.proc.pen.
(Sez. 6, Ord. n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 223561).

3. Il ricorso va pertanto convertito in appello, con trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Venezia per il giudizio.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’Appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10/11/2015

interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo essa abbia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA