Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46980 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46980 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITALI SALVATORE N. IL 13/10/1983
avverso la sentenza n. 404/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio per prescrizione per il capo B), rigetto nel resto;

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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, in data 6/06/2014, ha rideterminato in
mesi cinque di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena irrogata con la
pronuncia di condanna emessa il 17/10/2012 dal Tribunale di Caltagirone – Sez.
Distaccata di Grammichele nei confronti di Vitali Salvatore, ritenuto responsabile
dei reati di cui agli artt.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) e 4

2. Ricorre per cassazione Salvatore Vitali censurando la sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
a) omessa motivazione in relazione a tutti i motivi di appello inerenti al capo
A) dell’imputazione. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte
territoriale abbia fatto riferimento per relationem alla sentenza di primo grado
trascurando le deduzioni difensive in merito allo stato di tossicodipendenza
dell’imputato, al fatto che nell’abitazione del Vitali fosse stata rinvenuta una
normale bilancia da cucina e non un bilancino di precisione, alla circostanza che
l’imputato non fosse stato osservato mentre cedeva lo stupefacente a terzi e che
il quantitativo, superiore di una dose al limite previsto per l’uso personale, e le
modalità di confezionamento dello stupefacente non fossero indicativi della
destinazione allo spaccio. Nel ricorso si evidenziano le diverse conclusioni alle
quali era pervenuto il Tribunale del Riesame e si lamenta l’illogicità della
decisione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito
valorizzato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, le
medesime circostanze di fatto valutate ai fini del giudizio di colpevolezza, ossia
l’esiguo quantitativo della sostanza, la condotta dell’imputato ed il suo stato di
tossicodipendente;
b) violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per non avere la
Corte di Appello tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale che ha
reintrodotto la distinzione tra droghe cosiddette leggere e droghe pesanti e per
non avere adeguatamente motivato le ragioni per le quali un quantitativo
inferiore al massimo tabellare fosse destinato a finalità diverse dall’uso
esclusivamente personale;
c) violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione al
capo B) dell’imputazione, avendo omesso la Corte territoriale di esaminare in
senso critico i motivi di impugnazione, con i quali si era evidenziato il possesso
del coltello ai fini della consumazione di una dose di sostanza stupefacente.

legge 8 aprile 1975, n.110 (capo B).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal
testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie
proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al
controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di

apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali> (in tal senso,
ex plurímis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040; Sez. 3,
n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più
volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato
dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della
Corte di Cassazione quello di una degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
207945).
1.2. E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606
lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta
immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui
vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la
pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o
valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito

(ex multís Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita,

Rv.244181). Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di
legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una considerazione
alternativa del compendio probatorio.

2. Ed invero, la Corte di Appello, contrariamente a quanto dedotto nel primo
e nel secondo motivo di ricorso, ha sviluppato un percorso argomentativo
completo, ulteriore rispetto alla motivazione del tribunale, ed immune da aporie

3

legittimità

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