Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46980 del 06/11/2013

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46980 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X.Y.
avverso l’ordinanza n. 12716/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 18.199/2013 R.G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Giuseppe Volpe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Rileva

il 19 dicembre 2012, la Corte di appello di Milano, in funzione
di giudice della esecuzione ha respinto l’incidente difensivo
(proposto il 30 ottobre 2012) di declaratoria della non esecutività della sentenza del Tribunale di quella stessa sede, Sezione
III Penale, 15 giugno 2012, n. 6.937, e di restituzione nel termine per appellare il ridetto provvedimento, avanzata dal
condannato X.Y. , motivando: la sentenza è stata ritualmente depositata in cancelleria il 30 giugno 2012; non è
stata proposta impugnazione nel termine perentorio, stabilito
dalla legge, infruttuosamente scaduto; il carteggio intercoso —
tramite la posta elettronica — tra il difensore di fiducia del X.Y. (avvocato F.B.) e i colleghi corrispondenti del foro di Milano (avvocato P.P. e
avvocata N.G.) in ordine al deposito della sentenza
(col prospettato errore intercoso nella comunicazione del mancato deposito) «non appare idoneo a provare che il mancato rispetto del termine per impugnare non dipenda da inattività
dell’instante e dei suoi corrispondenti».
2.— Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato F.B., mediante atto recante la data dell’8 gennaio 2013, col quale ha
sviluppato due motivi.
2.1 — Col primo motivo il difensore ha denunziato «violazione
del combinato disposto degli articoli 606, [comma 11 lettera c),
580 e 570 cod. proc. pen.», deducendo che il Tribunale di Milano, cumulativamente adito in funzione di giudice della esecuzione, ai sensi dell’articolo 570 cod. proc. pen., con analogo incidente (proposto il 29 novembre 2012) per la declaratoria di
non esecutività della sentenza di condanna in parola e, con-

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1. — Con ordinanza deliberata il 17 dicembre 2012 e depositata

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2.2 — Col secondo motivo il ricorrente denunzia promiscuamente, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere c) [ed e)], cod.
proc. pen. «violazione dell’articolo 175 cod. proc. pen.», nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il difensore, riproducendo il contenuto del carteggio intercoso
con i colleghi corrispondenti del foro di Milano, postula la ricorrenza della forza maggiore ai fini della restituzione nel termine.
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 5 giugno 2013, osserva ad adiuvandu m: dopo aver ottenuto la restituzione nel termine dal
giudice della esecuzione (il Tribunale), il ricorrente ha proposto
appello; ma la Corte territoriale ha ritenuto di adottare la ordinanza impugnata; il provvedimento è inficiato da nullità per
la incompetenza funzionale della Corte di appello di Milano, in
quanto quel Collegio non rivestiva la qualità di giudice della
esecuzione.
4. — Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
La Corte territoriale, esorbitando dall’ambito della propria
competenza funzionale, si è illegittimamente arrogata la potestà di provvedere sull’incidente, (ri)proposto — per vero affatto
incongruamente — dal condannato, il quale, in precedenza, aveva adito il competente giudice della esecuzione, ai sensi dell’
articolo 670, comma 3, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata è inficiata sia dalla nullità assoluta
(conseguente alla incompetenza funzionale del giudice a quo)
sia dalla inosservanza della preclusione cristallizzatasi sulla restituzione nel termine, concessa con la ordinanza (non impu-

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giuntamente in via gradata, per la restituzione nel termine di
impugnazione, aveva sospeso la esecuzione e restituito l’ imputato nel termine per appellare la sentenza, giusta ordinanza
del 29 novembre 2012; che la competenza spettava il via esclusiva al Tribunale; e che la ordinanza di restituzione nel termine
era divenuta irrevocabile con conseguente formazione del «giudicato endoprocessuale» sul punto.

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gnata) adottata dal giudice della esecuzione il 29 novembre
2012.

E, pertanto, deve ribadirsi che, «qualora il giudice dell’esecuzione, applicando l’articolo 670 cod. proc. pen. — nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza — accolga, invece, quella
di restituzione nel termine per l’impugnazione, il giudice davanti
al quale l’impugnazione venga, quindi, proposta, non può dichiarala inammissibile per tardità, sulla base della ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della restituzione nel termine»; né può riesaminare la ridetta restituzione, in
quanto «la decisione del giudice dell’esecuzione pronunciata a
norma dell’articolo 670, comma 3, cod. proc. pen., [..] se non impugnata, diventa definitiva tra le parti e non può essere disattesa
dal giudice dell’impugnazione» (Sez. 3, n. 9477 del 14/01/2009 dep. 03/03/2009, Qafa, Rv. 243013; cui adde Sez. I, 28 aprile – 8
giugno 2005 n. 21644, Golluscio, Rv. 231656; Sez. I, 26 marzo 15 aprile 2003 n. 17886, Spina, Rv. 224801; cfr., pure, in tema
di declaratoria della non esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell’articolo 670, commi 1 e 2, cod. proc. pen., Sez.
U, n. 36084 del 24/06/2005 – dep. 06/10/2005, Fragomeli, Rv.
231808, secondo la quale «quando il giudice dell’esecuzione abbia
ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la relativa questione deve considerarsi definitivamente risolta, restandone preclusa la rivalutazione da parte del giudice dell’impugnazione successivamente proposta dall’interessato avverso
la sentenza contumaciale»).
Consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

P. Q. M.

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In proposito, pur dando atto di un contrario arresto (Sez. 5, n.
4449 del 18/12/2007 – dep. 29/01/2008, Calastrini, Rv. 238346),
questa Corte suprema di cassazione ritiene di doversi uniformare al prevalente orientamento che lo ha motivatamente disatteso.

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Udienza del 6 novembre 2013

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.

Così deciso, il 6 novembre 2013.

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