Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46979 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46979 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BREGAMOTTI MICHELE N. IL 18/03/1980
avverso la sentenza n. 763/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ebrharcoraz132~
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Udito il difensore, Avv. Riccardo Luponio in sostituzione dell’Avv.
Maria Rosaria Panesi, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

L292_p_erlapa
ITa
rte

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, in data 25/09/2014, ha riformato sul punto
relativo al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a mesi otto di
reclusione, la pronuncia di condanna emessa il 27/10/2009 dal Tribunale di
Urbino nei confronti di Bregamotti Michele, imputato del reato di cui agli
artt.113,589 secondo comma, cod. pen. in relazione all’art.2087 cod. civ. per
avere, in qualità di datore di lavoro e titolare dell’impresa familiare Edil M.B.,

permettendo che lo stesso lavorasse in piedi su una trave di cemento armato
posta ad un’altezza di m.1,47 dal piano del solaio e larga m.0,30, tale da non
garantire spostamenti o movimenti agevoli, tanto più che la perdita di equilibrio
poteva essere determinata altresì dall’operazione eseguita con le braccia rivolte
verso l’alto e quindi omettendo di strutturare il posto di lavoro in modo che il
lavoratore non potesse scivolare o cadere.

2. Ricorre per cassazione Michele Bregamotti censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla
sussistenza di un contratto di subappalto orale tra l’appaltatore e la Edil M.B. omessa valutazione di una prova decisiva. Il ricorrente deduce che la Corte
territoriale ha affermato non esservi prova che il lavoratore deceduto fosse stato
chiamato a svolgere l’attività in proprio, omettendo di esaminare la prova
documentale e dichiarativa dalla quale era desumibile che l’imputato non fosse a
conoscenza delle ragioni per le quali Bregamotti Guido fosse in cantiere;
b) violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. in relazione ai
principi che governano l’individuazione dell’infrazione penalmente rilevante di
una regola cautelare. Il ricorrente, premesso che dall’istruttoria dibattimentale è
emerso che il lavoratore è caduto a causa di un malore, ritiene che i giudici di
merito abbiano erroneamente applicato la regola cautelare prevista dall’art.16
d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 ritenendo che l’altezza minima di due metri dal
suolo potesse desumersi con riferimento al punto in cui operavano le braccia del
lavoratore;
c) violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione al
nesso di causalità tra violazione della prescrizione ed evento morte. Secondo il
ricorrente, avendo il giudice di primo grado ritenuto legittimo il sospetto che la
caduta non fosse conseguenza di una perdita di equilibrio ma di una perdita di
coscienza, la sentenza impugnata risulta viziata laddove ha ritenuto che la
predisposizione di un ponteggio avrebbe comunque evitato l’evento, trattandosi

Z

cagionato la morte del lavoratore Bregamotti Guido ponendolo a lavorare o

di affermazione che non tiene conto del fatto che sul datore non incombesse tale
obbligo, tendente ad eliminare il rischio da cadute in quota. Nel ricorso si
contesta l’affermazione secondo la quale il datore di lavoro non va esente da
responsabilità in caso di caduta conseguente a malore;
d) violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione
all’omessa motivazione circa la scelta di non applicare le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza, come invece riconosciute al coimputato.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Il giudice di primo grado, alla cui motivazione la Corte di Appello ha
rinviato, aveva ritenuto accertato che tra l’impresa appaltatrice dell’opera e
l’impresa della quale l’imputato era legale rappresentante, fosse intercorso un
contratto di subappalto orale. In particolare, nella sentenza era stato affermato
che la prova dichiarativa e le dichiarazioni rese dagli stessi imputati avevano
dimostrato che Fanelli Domenico, proprietario del fabbricato, avesse
commissionato all’impresa individuale Cini Mario i lavori edili per la realizzazione
del secondo piano della sua casa sita in Cagli e che Cini Mario avesse, a sua
volta, subappaltato alla Edil M.B. di Bregamotti Michele la costruzione delle travi
in cemento armato. Bregamotti Guido risultava dipendente da circa cinque anni
della Edil M.B. e, si legge nella sentenza, . Irrilevante ai fini del giudizio di
responsabilità era, secondo il Tribunale, la mancanza di contratti scritti di appalto
e di subappalto, in quanto l’infortunato era stato di fatto incaricato sia dal
responsabile della ditta M.B. sia da Cini Mario di eseguire il lavoro.
1.2. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, nell’esaminare il
motivo di appello attinente all’asserita prova certa dell’assenza di un rapporto di
subappalto tra l’impresa Cini Mario e la M.B. di Bregamotti Michele, abbia
omesso di considerare le circostanze evidenziate nell’atto di appello ed, in
particolare, la prova decisiva costituita dalla documentazione attestante il
licenziamento di tutti i lavoratori alcuni mesi prima, mentre l’apparente titolare
della Edil M.B. era dipendente a tempo pieno di altra ditta, e dalla testimonianza
di Bregamotti Daniele, che aveva riferito di aver saputo dallo stesso Cini Mario le
ragioni della presenza di Bregamotti Guido in cantiere, chiamato quale esperto
carpentiere dallo stesso Cini il giorno dell’infortunio.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.3. Va, in primo luogo, rilevato che il motivo di ricorso in esame difetta di
autosufficienza. Sebbene il ricorso faccia richiamo al contenuto della
‘AL
testimonianza di Bregamotti Daniele, ricorrente non ha tuttavia allegato al
ricorso, né indicato, l’atto processuale dal quale emergerebbe la prova
documentale, asseritamente decisiva, dell’avvenuto licenziamento di tutti i
lavoratori dipendenti della Edil M.B. alcuni mesi prima dell’infortunio.
1.4. Più in generale, con riferimento al vizio di motivazione, alla luce della
nuova formulazione dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla

giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la
relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare
le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non
manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con altri atti
del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e
determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente
inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Il ricorrente, che intenda dedurre la
sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di
non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione
o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con
l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato
probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la
ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di
tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale
in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in
modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (Sez. 6,
n.10951 del 15/03/2006, Casula, Rv.233708).
1.5. L’impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l’atto processuale dal
quale emergerebbe la prova certa dell’estraneità dell’imputato all’attività
lavorativa svolta dal dipendente dell’impresa della quale Bregamotti Michele era
legale rappresentante si risolve in un limite all’ammissibilità della doglianza, che
risulta conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione,
in senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruamente
valutate nelle fasi di merito. E’, in proposito, ripetutamente affermato nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella

4

legge 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso

motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non sia tenuto a
compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa
spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie,
essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le
ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente
disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non apertamente confutate. In
altre parole, non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni
questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo

implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che
la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti
determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n.9242 del
8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià,
Rv.254107; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n.45126
del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.241907).

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati in quanto muovono
da un’interpretazione della sentenza non coerente con il testo della motivazione.
2.1. E’ bene sottolineare che la condotta colposa ascritta a Michele
Bregamotti era descritta nel capo d’imputazione, oltre che in termini di colpa
generica, anche quale specifica violazione della regola cautelare posta
dall’art.11, comma 7, lett.d) d.P.R. 27 aprile 1955, n.547, a mente del quale
, per avere il datore di lavoro permesso che il
Bregamotti lavorasse in piedi su una trave di cemento armato posta ad
un’altezza di m.1,47 dal piano del solaio ed avente una larghezza di m.0,30
omettendo di strutturare il posto di lavoro in modo tale che il lavoratore non
potesse scivolare o cadere. Tale obbligo era stato, quindi, specificato nella
sentenza di primo grado in termini di omesso utilizzo di scarpe antiscivolamento
e casco protettivo, nonché in termini di utilizzo di un cordolo non munito di
alcuna protezione da cadute con una base dì appoggio di appena m.0,30 sulla
quale il lavoratore doveva effettuare le operazioni con le braccia alzate.
2.2. La Corte territoriale, in replica a specifico motivo di gravame, ha
richiamato il punto della decisione di primo grado in cui si era sostenuto che
l’esecuzione dell’opera commissionata al lavoratore infortunato avrebbe dovuto
indurre il responsabile a predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi) ai
sensi dell’art.16 d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 per evitare il rischio di cadute
dall’alto in quanto il lavoratore doveva operare con le braccia alzate ad

5

contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state

un’altezza di tre metri. Tale richiamo è stato, tuttavia, operato al solo fine di
evidenziare che la normativa richiamata dall’appellante (art.107 d. Igs. 9 aprile
2008, n.81) era entrata in vigore successivamente all’infortunio. L’erronea
interpretazione dell’art.16 d.P.R. n.164/56 come norma applicabile alla
lavorazione in esame, considerando l’altezza di tre metri alla quale erano le
braccia del lavoratore, non ha avuto influenza sul dispositivo e può essere
emendata mediante soppressione ai sensi dell’art.619, comma 1, cod.proc.pen.
2.3. Se è, infatti, vero che la necessità di predisporre un ponteggio nel caso

normativa, non essendo applicabile l’art.16 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 che
disciplinava i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri, deve sottolinearsi
che la censura, seppure suggestiva, trascura gli altri profili di colpa presi in
esame dal giudice di merito e richiamati a pag.3 della sentenza impugnata, ossia
l’omessa predisposizione di scarpe antiscivolamento e di una base di appoggio
idonea ad evitare perdite di equilibrio. Il giudice di primo grado aveva, peraltro,
rimarcato che l’infortunato non portava casco protettivo né abbigliamento da
lavoro (scarpe antiscivolamento) e che il cordolo sul quale egli era salito non era
munito di alcuna protezione da eventuali cadute, mentre il lavoro da eseguire
comportava una situazione di instabilità dell’operatore anche in relazione alla
larghezza della base d’appoggio, pari a 30 centimetri. La decisione risulta,
dunque, immune da erronea applicazione della normativa antinfortunistica in
vigore all’epoca dell’infortunio, non dovendosi sovrapporre l’obbligo di
predisposizione di idonei ponteggi per i lavori da eseguire ad un’altezza superiore
ai due metri al più generale obbligo, regolarmente indicato nel capo
d’imputazione, di strutturare il posto di lavoro in modo da evitare scivolamenti o
cadute.
2.4. Tale regola cautelare è, peraltro, rispondente ai generali principi di
diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi
momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad
un’attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio
e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Invero, entrambe le regole
cautelari menzionate (art.11, comma 7, lett.d) d.P.R. n.547/55 e art.16 d.P.R.
n.164/56) possono riferirsi a lavori non eseguiti ad altezza d’uomo, bensì ad
un’altezza dal suolo – qualunque essa sia – che ne renda più difficile e rischiosa
l’esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il
rischio di cadute. Il diverso ambito di operatività di tali regole non concerne,
pertanto, la sussistenza o meno dell’obbligo di protezione gravante sul datore di
lavoro in caso di lavorazioni, ove svolte ad altezza inferiore ai due metri dal

6

in esame non avrebbe potuto comunque desumersi da una precisa previsione

suolo, quanto piuttosto il tipo di opere provvisionali e di sistemi di protezione da
predisporre in rapporto all’altezza alla quale si svolge la lavorazione.
2.5. L’individuazione della regola cautelare che l’imputato avrebbe dovuto
rispettare risulta, peraltro, frutto di un ragionamento coerente anche rispetto
all’evento che l’osservanza di tale regola avrebbe dovuto evitare, ossia la caduta
del lavoratore. La Corte territoriale ha, in proposito, rimarcato che la morte di
Bregamotti Guido era stata causata da un grave trauma cranico e che non vi
fosse prova certa che la caduta fosse conseguenza di un malore piuttosto che

ricorso, non è dunque certo che la caduta del lavoratore sia stata causata da
malore. Pleonastica, e comunque inidonea a scardinare la congruità della
motivazione, risulta l’affermazione secondo la quale , fondandosi in ogni caso la
decisione sull’assunto che di tale malore non fosse stata fornita prova certa.
2.6. E’ bene, in ogni caso, ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, non
occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la
violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi,
essendo sufficiente che l’evento dannoso si verifichi a causa dell’omessa
adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art.2087
cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore (Sez. 4,
n.4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv. 246643; Sez. 4, n.13377 del
28/09/1999, Bassi, Rv. 215537); con la conseguenza che ricadono sul datore di
lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei
rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori
comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo.

3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Giova, infatti, sottolineare che la Corte territoriale ha accolto il motivo
di appello tendente ad ottenere una riduzione della pena applicata dal giudice di
primo grado (pari ad un anno e quattro mesi di reclusione) ed ha determinato in
mesi otto di reclusione la sanzione a carico dell’imputato, specificando che la
congruità di tale pena era correlata alle circostanze del caso concreto ed alla
totale assenza di presidi di prevenzione antinfortunistica.
3.2. In presenza di simile motivazione non è rilevabile alcun vizio di
legittimità, posto che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la
concessione o il diniego delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di
comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della
pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, s

7

della perdita di equilibrio o di scivolamento. Contrariamente a quanto dedotto nel

effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art.133 cod.pen., è
censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico.
3.3. Occorre, inoltre, osservare che una specifica e dettagliata motivazione
in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede
nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo
edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto
riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui

edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852
del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore,
Rv.256197).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma
dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 10/11/2015

all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA