Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46979 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46979 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KRASMIQI FATRI N. IL 21/06/1984
avverso l’ordinanza n. 30/2003 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
d1/4.-Ne,>42
p4-.

Uditi difensor Avv.;

)44310-k.a_12

_

Data Udienza: 06/11/2013

Ritenuto in fatto

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva la restituzione degli atti alla Corte di appello
di Ancona (sezione per ì minorenni) per l’esame dell’istanza principale ex art. 670 cpp.
Considerato in diritto
Il giudice remittente, adito come giudice dell’esecuzione, non si è avveduto che la richiesta
principale del Krasniqi era di dichiarare la nullità della sentenza (1/7/04) esecutiva nei suoi
confronti e solo in subordine di essere rimesso nel termine per impugnarla. La domanda
principale è dunque tipicamente una questione sull’efficacia del titolo esecutivo ai sensi dell’art.
670 cpp e andava affrontata dal giudice adito secondo le cadenze procedimentali e di merito
previste dal comma terzo (“il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività
del provvedimento, ecc.”). In tal modo procederà la Corte di Appello di Ancona, sezione per i
minorenni, cui gli atti vanno trasmessi.
Pqm
dispone trasmettersi gli atti alla sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona per la
decisione sulla richiesta.
Roma, 6/11/13

Con ordinanza 9/1/12 la sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona, su conforme
parere del PG, disponeva la trasmissione a questa Corte degli atti relativi all’istanza proposta il
18/7/11 da Krasniqi Fatri intesa alla declaratoria di nullità delle notifiche della sentenza 1/7/04
della stessa Corte di Appello di Ancona (es. 15/10/04) emessa nei suoi confronti sotto diverso
nome (Zerani Ilir) e della sua conseguente non esecutività o alla remissione in termini, ai sensi
dell’art. 175.2. cpp, per impugnarla. Nel parere del PG erano segnalate altre due sentenze
emesse dalla stessa Corte nei confronti dell’imputato sotto il medesimo nome: del 4/2/04 (es.
15/4/04) e del 10/12/08 (es. 17/2/10).

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