Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46978 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46978 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BERARDINO STEFANIA N. IL 23/10/1966
nei confronti di:
TUCCI GIUSEPPE N. IL 01/06/1939
RELMI FRANCO N. IL 20/10/1947
VISINI RAFFAELE N. IL 10/12/1950
TRULLI RAFFAELE N. IL 31/03/1958
D’ARCANGELO ANTONIO N. IL 11/05/1959
TOMBARI RENATO N. IL 16/02/1948
MASCITELLI ELIA N. IL 09/02/1953
inoltre:
TUCCI GIUSEPPE N. IL 01/06/1939
avverso la sentenza n. 669/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. . ;-;40(,,-1-.A–.-7
che ha concluso per
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Data Udienza: 10/11/2015

8 Tucci

Motivi della decisione

1.11 Tribunale di Chieti, con sentenza del 22 luglio 2007, ha assolto gli imputati
dal reato di omicidio colposo in danno di Di Bernardino Enrico, perché il fatto non
sussiste. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza

parte civile e della difesa di Tucci.

2.Nei confronti di Tucci, Relmi, Visini, Mascitelli, Trulli, medici in servizio presso
il reparto chirurgia dell’ospedale di Chieti è stato mosso l’addebito di aver omesso di
prestare le cure del caso al paziente ricoverato per sindrome da schiacciamento, e per
aver omesso di trasferirlo tempestivamente presso il reparto di rianimazione, così
determinando l’insorgenza di una irreversibile insufficienza renale che ne cagionava la
morte.
Nei confronti di D’Arcangelo e Tombari i medici in servizio presso il reparto di
rianimazione del medesimo nosocomioi è stata elevata l’accusa di non aver
tempestivamente praticato dialisi, così aggravando le condizioni del paziente.
L’evento si è verificato 1’11 luglio 2000.

3.Ricorre per cassazione la parte civile.
3.1. Si assume che il giudizio è affetto da travisamento della prova. Si è
ritenuto che presso il reparto di chirurgia il paziente venne trattato in ossequio alle
linee guida con l’adozione di una corretta terapia volta a correggere l’anuria. In realtà
non solo il contenuto delle linee guida è stato travisato, ma non si è considerato che
nessuna terapia venne praticata fino al giorno successivo al ricovero quando le
condizioni erano ormai precipitate. In particolare dalla consulenza dell’imputato Tucci
emerge che avrebbe dovuto essere praticata infusione di cristalloidi che invece non
ebbe luogo. I primi esami ematochimici vennero compiuti tardivamente. Inoltre il
valore di CPK era allarmante ed un suo tempestivo monitoraggio sarebbe stato
essenziale. Del resto la Corte d’appello ha dato conto di inadeguatezze e negligenze
dei sanitari ma non ne ha tratto le necessarie conclusioni quanto al nesso causale.

3.2. La Corte, inoltre non ha preso in esame la consulenza tecnica esperita nel
processo civile promosso da alcuni familiari della vittima. Vi si evidenziava che i
sanitari non presero in considerazione la possibilità che si fosse in presenza di Crush
syndrome che si era invece conclamata. Ciò implica nullità della sentenza.

del 9 ottobre 2013 a seguito di impugnazioni del Procuratore della Repubblica, della

4. L’imputato Tucci ha presentato un atto denominato controricorso a seguito
della notifica dell’atto di ricorso per cassazione della parte civile, depositato il 18
marzo 2014. Si richiede la reiezione dell’impugnazione.

3. Il ricorso è infondato.
La sentenza sintetizza la vicenda. Il Di Berardino subì trauma da
schiacciamento dopo caduta dal trattore; fu ricoverato presso il reparto di chirurgia

aggravando; vennero eseguiti approfondimenti diagnostici che confermarono
l’evoluzione negativa; il giorno seguente la condizione del degente andò ulteriormente
peggiorando e fu disposto il ricovero in rianimazione ove nella notte si determinò esito
letale per grave alterazione della coagulazione cui era seguita insufficienza renale
acuta nell’ambito di sindrome da schiacciamento.
Il primo giudice ha ritenuto che pure a fronte di indubbie omissioni
terapeutiche, non sia chiaro il momento di insorgenza della sindrome da
schiacciamento e soprattutto non vi sia prova certa dell’esito salvifico di iniziative
appropriate e tempestive. Gli esperti hanno infatti posto in luce che circa il 22% di
pazienti in casi del genere non sopravvive alla sindrome e che nel caso di specie il
quadro clinico ebbe una rapida evoluzione nonostante il trattamento dialitico. In
particolare la dialisi precoce non è in grado di ridurre la mortalità in modo
statisticamente significativo. Lo stesso giudice ha comunque ritenuto che nessun
addebito potesse essere mosso ai sanitari del reparto di rianimazione ove il paziente
giunse in condizione di grave compromissione degli indici vitali.
La Corte d’appello condivide tale valutazione a seguito di nuova perizia
collegiale. Si dà atto che la nuova indagine tecnica si è fatta carico di esaminare tutti
tenza
-s
di profili di responsabilità a
gli elaborati precedenti e consente di ritenere Kéti
carico degli imputati. Il trattamento farmacologico presso il reparto di chirurgi,volto a
correggere l’anuria con somministrazione di plasma, mannitolo, carbonati e diuretici fu
inizialmente corretto. Tuttavia condividendo le conclusioni dei periti, si considera
altresì che nella condotta dei sanitari sono riscontrabili inadeguatezze e negligenze
consistite soprattutto nel fatto che gli esami ematochimici e la consulenza nefrologica
volte a verificare la possibile insorgenza di complicanze ebbero luogo con qualche
ritardo. Tuttavia tale pur doverosa attività diagnostica non avrebbe potuto consentire
di accertare prima la insorgenza della sindrome che, peraltro, non è certo potesse
essere comunque efficacemente fronteggiata, atteso che neppure una dialisi precoce
ha una sicura incidenza sulla mortalità. In conclusione viene condiviso
l’apprezzamento del primo giudice in ordine alla mancanza di prova certa del nesso
causale; anche se l’approccio clinico rigoroso avrebbe dovuto consigliare alcune misure

ove, alle prime, la sua situazione non apparve grave; nella serata il quadro si andò

descritte dal golden standard delle linee guida. La prima sentenza deve essere quindi
confermata anche in relazione alla formula assolutoria. In particolare l’incertezza circa
l’ora di ingresso del paziente nel reparto di chirurgia non consente una valutazione
piena della condotta del primo terapeuta sia in termini accusatori che difensivi.

4. L’impugnazione non si confronta con tale argomentazione che risulta basata
su acquisizioni di significativo rilievo, lette in aderenza ai principi che regolano la
materia e senza che siano ravvisabili vizi logici.

condotta dei terapeuti non fu del tutto adeguata. Il punto dirimente del processo
tuttavia viene correttamente individuato, sulla base delle valutazioni degli esperti,
sulla assenza della sicura dimostrazione del nesso eziologico. Infatti, anche una
terapia appropriata e tempestiva non avrebbe evitato l’evento letale alla stregua del
canone di ragionevole certezza richiesto anche nell’ambito della causalità omissiva.
Pure priva di rilievo è la deduzione in ordine alla mancata valutazione della
consulenza medica esperita nel processo civile. Infatti, lo stesso il ricorso dà atto che il
documento in questione è stato valutato dai periti. D’altra parte, in ogni caso, la tesi
del consulente trova esplicita, razionale risposta nella parte della sentenza in cui si
esclude, come si è sopra esposto, l’esistenza del nesso causale.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
Per completezza va aggiunto che l’atto presentato dal Tucci e denominato
“controricorso” costituisce in realtà una mera memoria, come ritenuto dalla costante
condivisa giurisprudenza di questa Corte; non essendo l’istituto del ricorso incidentale
previsto nel giudizio di legittimità (da ultimo Rv. 263397).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 10 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco

CORTE EMPRILIPLA, FA C
IV Seziene Pen,

IOTTA)

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Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia pone in luce che la

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