Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46978 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46978 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOLINO ANTONIO N. IL 05/04/1972
avverso l’ordinanza n. 1721/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott. Cvat-1 .,CiL
Q) ~.4u2.Q52.,9
cerkAuLv,1-t,
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Uditi difensor Avv.;

or

Data Udienza: 06/11/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge laddove il giudice non
aveva considerato l’omogeneità dei reati (ricettazione ed altre illecite condotte connesse alla
negoziazione, mediante l’uso di attestati di identità contraffatti, di titoli di credito trafugati),
l’identità delle modalità preparatorie ed esecutive, il periodo temporale circoscritto (in alcuni
casi la continuazione era stata riconosciuta in sede di cognizione, come per le condotte poste in
essere tra il luglio 2004 e il settembre 2005, periodo coincidente con altra condotta di reato del
luglio 2004 e prossimo ad altra del 6/10/05 ed ancora ad altre successive), il comprovato stato
di tossicodipendenza; 2) vizio conseguente di motivazione. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuto che il giudice dell’esecuzione non avesse
valutato appieno l’incidenza della tossicodipendenza sulle plurime condotte di reato, omogenee
e temporalmente contenute, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Il provvedimento impugnato affronta e liquida il dato
della tossicodipendenza in poche righe finali dal contenuto del tutto apodittico, affermando che
non poteva ritenersi (né risultava) che esso fosse all’origine dei reati commessi. Sul punto la
giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte modo di pronunciarsi e, se è vero che “la
consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione
sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione in mancanza di altri elementi
concordanti” (sez. I, n. 39287/10, rv. 248841), è altresì vero che “in tema di reato continuato,
a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cpp ad opera della L. n. 49 del 2006, nel
deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati
siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in
concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, ove il suddetto stato abbia
influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori, quali: a) la
distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed
abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e) il bene protetto; f) la omogeneità
delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza” (sez. II, n. 49844/12, rv. 253846).
Il giudice di merito non ha preso in esame i suddetti indicatori (ad esempio l’omogeneità dei
reati, spesso tipici del tossicodipendente) ovvero ne ha negato la valenza (come nel caso del
dato temporale) senza adeguata motivazione (in relazione, ad esempio, ai reati più ravvicinati
ad altri già riconosciuti in continuazione in sede di cognizione). Il giudice del rinvio prenderà di
nuovo in esame la fattispecie, adeguandosi ai criteri di giudizio sopra richiamati.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Napoli.
Roma, 6/11/13

DRPOS1TATA

Con ordinanza 8/3/13 il Gip del Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
di Volino Antonio volta al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a più sentenze di
condanna definitive nei suoi confronti. Ciò per il lasso di tempo che intercorreva tra gli stessi,
che portava ad escludere l’unicità del disegno criminoso; né soccorreva a una diversa soluzione
lo stato di tossicodipendenza del soggetto.

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