Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46977 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46977 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEO UBALDO N. IL 06/09/1964
avverso l’ordinanza n. 3434/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
AGRIGENTO, del 22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lett.e43wetitoisles~lusiefti-eiel-4aQ-P4301-

Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 15.047/2013 R.G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Francesco Salazano, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1. — Con ordinanza deliberata il 22 febbraio 2013 e depositata
pari data, il Magistrato di sorveglianza di Agrigento, in esito al
riesame della pericolosità dopo la espiazione della pena principale di tredici anni di reclusione, ha disposto «darsi esecuzione», alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al
condannato Ubaldo Leo dalla Corte di assise di appello di Lecce, giusta sentenza del 26 giugno 2007, motivando che i gravissimi precedenti giudiziari, le negative informazioni della Autorità della Pubblica Sicurezza, le plurime infrazioni disciplinari
perpetrate durante la espiazione della pena (anche recentemente nell’ottobre 2012 con sopraffazione degli altri detenuti), la
«totale mancanza di revisione critica» e la carenza di verun sentore circa l’ «allontanamento dal mondo criminale mafioso» del
Leo, suffragano lo scrutinio della attualità della pericolosità
sociale del vigilando e impongono la esecuzione della libertà
vigilata.
2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Stefano Prontera, mediante atto recante la data del 25 marzo 2013, col quale denunzia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc.
pen., inosservanza o erronea applicazione della legge pena o di
altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 203 cod. pen. e
all’articolo 679 cod. proc. pen.

Il difensore deduce: difetta la attualità della pericolosità sociale del prevenuto; i precedenti penali sono remoti nel tempo e
non significativi della persistenza della pericolosità; la informativa della Polizia di Stato è priva di pregio, in quanto fa esclusivo riferimento alle condanne riportate da Leo; né appare

2

,

.J4ì

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 15.047/2013 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 4 giugno 2013, ha obiettato: «il Magistrato di sorveglianza [..] ha ritenuto, con adeguata motivazione,
che la osservazione della personalità del condannato, quale risultava dalla documentazione in atti, induceva a condividere il giudizio di pericolosità sociale formulato,con la conseguente applicazione della misura di sicurezza, disposta con la sentenza emessa dalla
corte di assise di Lecce in data 26 giugno 2007».

4. — Rileva in limine la Corte che il gravame esperito deve
essere qualificato come appello contro provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 680, comma 1, del codice di rito.
Pertanto il ricorrente, anziché adire (direttamente) questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare il ridetto strumento
di impugnazione specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo
111 della Costituzione (v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n.
4, ric. Anelli, massima n. 97605).

L’ error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’
inammissibilità del ricorso per questo motivo.
Soccorrono, invero, le disposizioni contenute nell’articolo 568,
comma 5, cod. proc. pen., che recita: «l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla
parte che l’ha proposta» (prima parte del comma) e «se l’ impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi ne trasmette
gli atti al giudice competente» (secondo inciso).
E, in proposito, questa Corte suprema di cassazione, rettificando il precedente orientamento, ha definitivamente chiarito,
a Sezioni Unite, che «allorché un provvedimento giurisdizionale
sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’articolo 568, comma 5, cod. proc.

3

influente, nel senso indicato dal giudice a quo, la condotta intramuraria, in quanto il condannato ha ottenuto quattrocentocinque giorni di liberazione anticipata.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 15.047/2013 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Sicché, in applicazione di detto principio e all’esito del duplice
positivo scrutinio in ordine alla obiettiva impugnabilità del
provvedimento e alla evidente voluntas impugnazionis della
parte ricorrente, la Corte provvede, alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione al giudice di secondo grado competente.

P. Q. M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso, il 6 novembre 2013.

pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento,
nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale,
e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione
di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (sentenza n.
45371 del 31/10/2001 – dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv.
220221).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA