Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46976 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46976 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCINELLI STEFANO RINUNCIANTE N. IL 26/01/1974
avverso l’ordinanza n. 696/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 14.368/2013

R.G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Francesco Salzano, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame.

1. — Con ordinanza, deliberata il 27 novembre 2012 e depositata il 3 dicembre 2012, il Tribunale di sorveglianza di Trieste,
nell’ applicare la misura alternativa della semilibertà a Stefano
Mancinelli, condannato alla pena della reclusione in anni tre
(pena residua espianda anni due, mesi cinque, giorni sette) per
il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti, giusta sentenza di applicazione della pena su richiesta del giudice per le
indagini preliminari del tribunale ordinario di Pordenone, 9
febbraio 2012, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova
al servizio sociale avanzata in via principale dall’interessato.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 18 gennaio 2013,
depositato quello stesso giorno, col quale ha dichiarato promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1,
lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge pena o di altre norme giuridiche di cui si
deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’ articolo 47 dell’Ordinamento penitenziario, nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, censurando il diniego dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
2.

Con atto del 21 ottobre 2013 il ricorrente, esponendo di
aver ottenuto l’applicazione della misura alternativa
dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3.

4.

Il ricorso è inammissibile.

Nel concorso delle due cause di inammissibilità (a) della carenza (sopravvenuta) di interesse del ricorrente alla decisione

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 14.368/2013

R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

del ricorso, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera a), cod.
proc. pen., per effetto del successivo conseguimento della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, denegata col provvedimento impugnato; (b) della formale rinunzia al ricorso ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera d), cod.
proc. pen., deve reputarsi assorbente la prima.
Soccorrono, infatti, in proposito sia il criterio cronologico
prior tempore
che quello logico-giuridico: gli è che la rinuncia
alla impugnazione appare priva di giuridica rilevanza, là dove
l’effetto della inammissibilità del ricorso si era in precedenza
perfezionato per la carenza di interesse soppravvenuta.

Consegue la relativa declaratoria, senza irrogazione di alcuna
sanzione a carico del ricorrente.
Infatti, la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, essendo sopraggiunta alla proposizione della impugnazione,
comporta che non deve farsi luogo né alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né alla applicazione
della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
(Cass., Sez. Un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta, massima n.
208166).

P.

Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso, il 6 novembre 2013.

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