Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46975 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46975 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HYSENI GLERJAN N. IL 28/11/1977
avverso l’ordinanza n. 1/2013 CORTE ASSISE di BRESCIA, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.132/2013 R.G.

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Udienza del 6 novembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Carmine Stabile, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto
del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1. — Con ordinanza (di applicazione dell’indulto) deliberata il 6
febbraio 2013 e depositata il 7 febbraio 2013, la Corte di assise
di Brescia, in funzione di giudice della esecuzione, ha disatteso,
repuntandola assorbita nell’accoglimento della concorrente istanza di applicazione dell’indulto, la richiesta del condannato
Gerjan Hysani per il riconoscimento della continuazione tra i
delitti di associazione per delinquere e di lenocinio, oggetto, rispettivamente, delle sentenze di quella stessa Corte territoriale
10 giugno 2000 (irrevocabile dal 10 ottobre 2000) e del giudice
della udienza preliminare del Tribunale di Brescia, 4 ottobre
1995 (irrevocabile dal 29 ottobre 1995).
2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alberto Di Mauro, il
quale sviluppa due motivi.
2.1 — Col primo motivo il difensore denunzia, ai sensi
dell’articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge pena o di altre norme
giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della
legge penale, in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod.
proc. pen., obiettando che la estinzione della pena non è di ostacolo al riconoscimento della continuazione e postulando la
sussistenza del medesimo disegno criminoso tra tutti i delitti
per i quali Hyseni ha riportato condanna in virtù delle sentenze in parola.
2.2 — Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi
dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
asserendo che il giudice della esecuzione non ha dato adegua-

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Rileva

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Ricorso n. 13.132/2013 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

tamente conto del mancato riconoscimento della continuazione.
3. — Fondato e assorbente è, nei termini che seguono, il primo
motivo di ricorso.

A dispetto di alcuni non recenti, difformi arresti secondo i quali la continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’ articolo 671
cod. proc. pen., non è applicabile alle pene condonate (Sez. 1,
n. 5846 del 20/10/1997 – dep. 07/11/1997, De Chirico, Rv.
208721, cui adde Sez. 1, n. 4909 del 01/12/1992 – dep.
20/01/1993, Piccione, Rv. 194805), la giurisprudenza prevalente — e anche più recente — di questa Corte suprema di cassazione è, ormai, orientata nel senso del riconoscimento dell’ interesse del condannato al riconoscimento della continuazione pur
nel caso della estinzione delle pene irrogate per i relativi reati
«non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell’articolo 671 cod. proc.
pen., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o
professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza di
precedenti condanne ostative) la concessione della sospensione
condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna» (Sez. 1, n.
5097 del 22/09/1999 – dep. 08/11/1999, Pm in proc. D’Ambrosio, Rv. 214388; cui adde Sez. 1, n. 3247 del 19/09/1991 – dep.
08/10/1991, Zambianchi, Rv. 188420; Sez. 1, n. 4891 del
16/11/1993 – dep. 08/03/1994, Gambino, Rv. 196961; Sez. 1, n.
5151 del 11/10/1996 – dep. 16/11/1996, Di Bari, Rv. 205950;
Sez. 1, n. 32276 del 25/02/2003 – dep. 31/07/2003, Musacco, Rv.
225130; Sez. 1, n. 21396 del 29/04/2003 – dep. 15/05/2003, Castelli, Rv. 224434; Sez. 1, n. 4692 del 10/01/2007 – dep.
06/02/2007, Spataro, Rv. 236568; e Sez. 1, n. 24705 del
14/05/2008 – dep. 18/06/2008, Minella, Rv. 240803).

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Il giudice a quo è incorso nella erronea applicazione della legge
penale.

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Udienza del 6 novembre 2013

«La contestuale applicazione dell’indulto non esime il giudice della esecuzione a provvedere in ordine alla concorrente richiesta del
condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i
quali sono state irrogate le pene ormai estinte».

P. Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente alla richiesta
di continuazione, e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise
di Brescia.
Così deciso, il 6 novembre 2013.

Conseguono, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, alla Corte di assise di Bescia
la quale si uniformerà al seguente principio di diritto che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell’articolo
173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.:

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