Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46973 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46973 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FRATTA MICHELE N. IL 09/03/1973
avverso la sentenza n. 7364/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.456/2013 R.G.

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Udienza del 6 novembre 2013

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in

Rileva
1. — Con sentenza deliberata il 7 febbraio 2013 e depositata il
13 febbraio 2013, la Corte di appello di Napoli, ha confermato
la sentenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, 7 giugno 2011, di condanna — nel concorso di circostanze
attenuanti generiche — alla pena (condizionalmente sospesa)
dell’arresto in mesi due, a carico di Michele Di Fratta, imputato della contravvenzione prevista e punita dall’articolo 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per aver fatto ritorno, il 16
novembre 2008, nel comune di Castel Volturno dal quale era
stato allontanato in forza di foglio di via obbligatorio emesso
dal Questore della provincia di Caserta.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto
serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: in punto di responsabilità l’istruttoria dibattimentale ha smentito l’assunto dell’appellante di non essere alla guida del veicolo circolante nel comune di Castel Volturno; la circostanza è, comunque, irrilevante; radicandosi la
penale responsabilità nella ipotesi di trasporto a titolo di colpa;
anche il mero transito nel comune oggetto del divieto di ritorno
integra la ritenuta contravvenzione; il ordine alla dosimetria
della pena, la sanzione, quantificata in misura media e, peraltro ridotta per effetto del «benevolo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» risulta congrua, tenuto conto della
negativa personalità del giudicabile, attinto da precedente per
rapina aggravata tentata.

2.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mauro Iodice, mediante
atto recante la data del 19 marzo 2013, col quale denunzia, ai

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persona del dott. sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la
inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
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Udienza del 6 novembre 2013

sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), inosservanza o erronea applicazione della legge pena o di altre norme giuridiche
di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale,
sostenendo che il mero transito nel territorio del comune non
comporta per il soggetto allontanato la violazione dell’obbligo
di rientro e che, comunque, «mancando del tutto la volontà del
Di Fratta di fermarsi [a] Castel Volturno» difetterebbe, conseguentemente, l’elemento soggettivo del reato.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato.
Privi di pregio sono i riferimenti del ricorrente a risalenti arresti di questa Corte suprema di cassazione (Sez. 1, n. 8401 del
07/06/1972 – dep. 15/12/1972, Fabbri, Rv. 122666), affatto superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo la
quale «è configurabile la contravvenzione al foglio di via obbligatorio anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del
Comune nel quale gli è stato inibito di rientrare» (Sez. 1, n. 923
del 11/02/1997 – dep. 25/03/1997, Fernandez, Rv. 207097; cui
adde Sez. 1, n. 4693 del 06/03/1996 – dep. 09/05/1996, Lupoli ed
altro, Rv. 204547; Sez. 1, n. 1727 del 30/11/1995 – dep.
15/02/1996, Aida, Rv. 203921; Sez. 1, n. 8864 del 12/07/1993 dep. 28/09/1993, Della Morgia, Rv. 197017).
Epperò è affatto irrilevante l’asserita carenza della volontà del
ricorrente di sostare in Castel Volturno.
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
infra indicata in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu-

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Ricorso n. 29 .456/ 2 0 1 3 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.45612013 R.G.

Udienza del 6 novembre 2013

ro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 novembre 2013.

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