Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46972 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46972 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BREZIL RENZO N. IL 26/08/1943
CHIRICO’ LUCIANA N. IL 12/12/1961
avverso la sentenza n. 20/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
TORINO, del 13/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
Liditcwil.4rocopet1ere-ee1iettala-i~e~-ele4-Potér
gle—ba-ceaclusg p«

Data Udienza: 06/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

— il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti
di Brezil Renzo, essendo i reati estinti per morte dell’ imputato; per il rigetto del ricorso della imputata e per la condanna
della medesima al pagamento delle spese processuali;
– l’avvocato Antonio Foti, difensore delle parti civili, ha concluso per iscritto per l’inammissibilità dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, giusta separata notula;
– l’avvocato Francesco Bosco, difensore della imputata, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Rileva
1. — In accoglimento del gravame del Pubblico Ministero e in
parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Torino,
29 marzo 2011, di condanna di Renzo Brezil e di Luciana Chiricò per il delitto di omicidio in danno di Osvaldo Squillace e
per i connessi reati di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, delitti commessi in Torino 1’11 aprile 2009 e,
quelli concernenti le armi anche in epoca antecedente e prossima, con la attenuante della provocazione, per entrambi gli imputati, e con le attenuanti generiche per la sola Chiricò, la Corte di assise di appello ha ritenuto la aggravante della premeditazione (esclusa dal primo giudice), ha dichiarato detta aggravante equivalente alla provocazione, riguardo a Brezil, mentre
per la Chiricò ha dichiarato le attenuanti, già concessele, prevalenti sulla aggravante in parola; ha rideterminato le pene
principali in ventiquattro anni di reclusione per Brezil e in diciassette anni e sei mesi di reclusione per la Chiricò (pena base
per costei: anni ventitré di reclusione, ridotta ad anni diciannove per la provocazione, ulteriormente ridotta ad anni diciassette per le circostanze attenuanti generiche, e in fine aumen-

2

U:.

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G.

Udienza del 6 novembre 2013

Sulla base del testimoniale e, segnatamente, delle deposizioni
di Marcella Scordina e di Maurizio Squillace, rispettivamente
convivente e germano della vittima, sulla base della intercettazione della conversazione tra presenti, intercorsa nell’abitacolo
della autovettura della Chiricò tra costei e la sua amica Patrizia Tedde il 20 maggio 2009, sulla base degli esiti della prova
generica, sulla base dell’esame del traffico telefonico dei protagonisti della vicenda e, infine, sulla base della parziale ammissione dell’imputato in ordine alla materialità della condotta
omicida, i giudici territoriali hanno accertato quanto segue.
Brezil e la Chiricò, debitori di Squillace (costui aveva scontato
a Michele Paiotta dieci assegni postdatati emessi dalla Chiricò
all’ordine del Paiotta per il riscatto del bar Bikers alienato dalla prima all’ordinatario dei titoli), versando in gravi difficoltà
economiche e agendo con premeditazione, avevano attirato la
vittima in un agguato col tranello di transigere il debito cartolare con la cessione di una partita di cocaina contro la remissione del debito e il pagamento della somma di mille euro da
parte di Squillace. Costui si era recato all’appuntamento convenuto, dopo vari rinvii e tergiversazioni, in luogo poco frequentato (strada Castello di Miraflori) per ricevere la consegna
dello stupefacente e, a sua volta, per rendere i titoli e pagare il
conguaglio stabilito. Colà si era incontrato con Brezil, il quale
lo aveva attinto con un colpo di pistola (calibro mm. 7,65) alla
regione pettorale destra, cagionandogli mortale ferita che provocava il decesso per anemia acuta meta emorragica. L’azione
omicida si esaurì nello spazio di appena uno o due minuti, immediatamente dopo la telefonata tra la Chiricò e Brezil delle
ore 20.50 — 20.53 e prima delle 20.56 (ora della telefonata
dell’automobilista Taveri al servizio di emergenza sanitaria in

3

tata a titolo di continuazione in ragione di sei mesi di reclusione); ha confermato nel resto la sentenza appellata, condannando gl’imputati al pagamento delle spese del giudizio di appello e alla rifusione, a favore dello Stato, delle spese sostenute
nel grado dalle parti civili, ammesse al patrocinio a carico dello
Stato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

In rito, la Corte territoriale, con ordinanza dell’8 febbraio
2012, ha respinto la richiesta difensiva di rinnovazione della istruzione dibattimentale per la esecuzione di ulteriore perizia
trascrittiva della registrazione fonica della conversazione intercettata tra la appellante e la Tedde (diversamente ricostruita
dal consulente fonico trascrittore della parte avvalsosi di
«strumentazione sofisticata»); e ha motivato in proposito che la
stessa imputata aveva «finito per ammettere di aver detto la frase
“Hai sparato tu ?” seppur come resoconto alla amica delle
domande che le faceva il tenente che la interrogava».
Nel merito la Corte di assise di appello ha confutato le ipotesi
alternative prospettate dalla difesa nei termini seguenti.
Destituita di fondamento è la versione ammannita da Brezil,
nella tardiva e interessata confessione, infarcita di particolari
«davvero incredibili», di essere stato minacciato dalla vittima
con una pistola, di aver reagito, strappandole l’arma e con la
stessa pistola esplodendo il colpo mortale. Le piccole ferite alla
base dell’indice e del pollice della mano destra del cadavere furono cagionate non come sostiene la difesa dalla manovra di disarmo, bensì dalla caduta a terra del corpo di Squillace, come
dimostrato dal consulente medico legale.
La tesi difensiva è radicalmente smentita dal passaggio degli
assegni di febbraio, marzo e aprile, recati con sé dalla vittima,
nelle mani del giudicabile contestualmente all’omicidio, in seguito alla «spoliazione del cadavere».
Neppure è fondata l’ulteriore ipotesi alternativa dell’omicidio
commesso da Brezil per motivi esclusivamente personali e non
coinvolgenti la Chiricò. La esistenza di un debito personale di
Brezil nei confronti di Squillace non è suffragata da alcuna apprezzabile evidenza processuale ed è stata sempre negata da

4

uAk,

seguito al rinvenimento del corpo sanguinante ed esanime di
Squillace, il quale dal sedile della propria autovettura, ove era
stato colpito, si era trascinato sull’asfalto. Nel frattempo la
Chiricò si era recata alla sala bingo di Moncalieri per precostituire un alibi per entrambi i compartecipi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

Né, infine, è condivisibile la ricostruzione del fatto di sangue
operata dalla Corte di assise in chiave di rapina concertata da
Brezil e dalla Chiricò, eseguita dal primo e degenerata nel
cruento epilogo per la reazione della vittima. Esattamente il
Pubblico Ministero ha stigmatizzato la illogicità della ricostruzione per gli evidenti rischi «di ritorsione» da parte dello stesso
Squillace e del «suo pericoloso enturage». Né, peraltro, sul cadavere venne riscontrata alcuna traccia di colluttazione.
Piena è la prova della premeditazione, sia dell’esecutore materiale, che della Chiricò la quale aveva attirato nella trappola
dall’ «affare di droga la vittima ormai da giorni, rinviando con
pretesti che attribuivano ai fantomatici fornitori» la mancanza di
disponibilità della cocaina, ma, in realtà, cercando l’occasione
propizia di un momento in cui Squillace non di trovasse in
compagnia di altri suoi sodali.
Della aggravante in parola ricorre sia l’elemento cronologico,
in quanto la messa in scena di protrasse per almeno tre giorni,
sia quello ideologico in quanto i ripetuti rinvii furono determinati non da tentennamenti o ripensamenti del proposito omicida ma dalla ricerca delle condizioni opportune per la consumazione del delitto.
Quanto al trattamento sanzionatorio, fissata la pena base per
la Chiricò in misura pari a quella inflitta al compartecipe, prevalendo le due attenuanti già riconosciutele, sulla premeditazione, le relative diminuzioni devono essere contenute, nelle
misure rispettivamente indicate, in considerazione della «estrema gravità del delitto commesso». L’aumento per la continuazione è determinato in sei mesi, non essendo la imputata
gravata da precedenti specifici.
2. — Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione col ministero dei rispettivi difensori: Brezil, mediante atto recante la data del 24 maggio 2012, depositato il 25 maggio

5

J’A
.,

Brezil. Mentre il comune movente è dimostrato dal rilievo che
gli assegni erano pertinenti a vicende del bar Bikers al cui acquisto avevano contribuito entrambi gli imputati.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G.

Udienza del 6 novembre 2013

3. — Brezil sviluppa due motivi, denunziando, a’ sensi
dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta aggravante del premeditazione e
in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. — La Chiricò sviluppa sette motivi, dopo aver premesso la
propria «ricostruzione storica della vicenda».

4.1 — Con il primo motivo il difensore, denunziando mancata
assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, impugna,
congiuntamente alla sentenza, l’ordinanza della Corte territoriale 8 febbraio 2012 di rigetto della richiesta di rinnovazione
della istruzione dibattimentale, formulata dall’appellante, per
l’espletamento di perizia fonica sulla registrazione della intercettazione della conversazione tra presenti intercosa il 20 maggio 2009 tra la ricorrente e Patrizia Tedde.
Deduce in proposito il difensore: il consulente tecnico della difesa, ing. Pisani, coll’impiego di «strumentazione sofisticata» e
colla metodica della «scomposizione fonetica» della parole ha
diversamente ricostruito il contenuto della conversazione nel
senso che la ricorrente non aveva detto alla amica che Brezil
avesse «sparato»; sicché è indispensabile e opportuno l’ espletamento della perizia fonica.

4.2 — Con il secondo motivo il difensore denunzia, a’ sensi
dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e in proposito nega la esposizione debitoria della ricorrente
verso la vittima; contesta la attendibilità e la veridicità delle
testimonianze della Scardina e di Maurizio Squillace; sostiene
che la Chiricò, come dichiarato dalla medesima nel corso del
successivo interrogatorio, aveva regolarmente pagato a Osvaldo Squillace anche l’ assegno recante la data di emissione (postdatata) di aprile proprio la stessa sera del delitto, e che la

6

2012, redatto dall’avvocato Wilmer Perga; e la Chirico, mediante atto recante la data del 22 maggio 2012, depositato in
pari data, redatto dall’avvocato Francesco Bosco.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G.

donna ha consegnato il 16 aprile 2009 tutti i titoli restituiti dal
creditore in seguito al pagamento; stigmatizza l’intento estorsivo dello Squillace; assume che la ritenuta ipotesi del tranello
ordito ai danni della vittima col pretesto della cessione di cocaina è priva di «concreto e oggettivo riscontro», dovendo essere
«radicalmente ribaltata la valutazione di attendibilità operata nella sentenza di secondo grado» dei testimoni a carico; oppone, diffusamente argomentando, che la Corte territoriale ha erroneamente ricostruito la tempistica del fatto di sangue, che in realtà precedette la telefonata della ricorrente a Brezil delle ore
20.50 — 20.53; reitera le doglianze in ordine alle trascrizioni della intercettazione del 20 maggio 2009.

4.3 — Con il terzo e il quarto motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a’ sensi dell’articolo 606, comma 1,
lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo:
l’assunto che Brezil si fosse presentato armato all’incontro colla vittima è meramente «suggestiva, apodittica e priva di ogni
genere di reale riscontro»; le escoriazioni sulle mani della vittima
avvalorano la versione di Brezil; la unicità del colpo contrasta
la ritenuta premeditazione; la ricorrenza della aggravante non
può essere suffragata dalle telefonate tra la ricorrente e Brezil
la sera del delitto, in quanto non è noto il contenuto delle comunicazioni; non convince la esclusione delle ipotesi alternative; difetta adeguato movente per sorreggere la premeditazione.
4.5 — Con il quinto motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, a’ sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b)
ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento della
responsabilità per i reati concernenti le armi, deducendo:
l’arma del delitto non è stata ritrovata; il bossolo sequestrato
collima col calibro della pistola impugnata da Squillace, secondo la descrizione di Brezil; non è provata la compartecipazione

7

Udienza del 6 novembre 2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R.G.

*

Udienza del 6 novembre 2013

4.6 — Con il sesto motivo il difensore a’ sensi dell’articolo 606,
comma 1, lettera e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla
qualificazione della condotta, la quale, nella (avversata) ipotesi
della correttezza della trascrizione peritale della intercettazione
del 20 maggio 2009, dovrebbe semmai sussumersi sotto la fattispecie del favoreggiamento, la quale dà conto della condotta
processuale della ricorrente e delle «incongruenze emerse».
4.7 — Con il settimo motivo il difensore il difensore deduce a’
sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla dosimetria della pena,
deducendo: le diminuzioni per le attenuanti, considerata la incensuratezza della ricorrente, dovevano essere applicate «nella
estensione massima»; la pena base «poteva essere ancorata al minimo edittale» e l’aumento per la continuazione doveva essere
contenuto nel minimo; anche in relazione ai punti in parola la
sentenza impugnata «appare completamente carente e sprovvista
di adeguata motivazione».
5. — La Corte rileva in limine che i reati ascritti a Brezil Renzo
sono estinti, ai sensi dell’articolo 150, comma primo, cod. pen.,
per effetto della morte dell’imputato.
Risulta, infatti, dal certificato di morte, recante la data del 15
ottobre 2013, rilasciato dell’ufficiale di stato civile del comune
di Torino (acquisito in seguito alla ricezione della comunicazione 28 luglio 2013, n. 28.098, inviata dal direttore della Casa
circondariale «X. e Cutugno» di Torino alla locale Corte di
assise di appello — e dalla cancelleria di quella Corte territoriale
inoltrato a questa Corte suprema di cassazione, con nota del 28
luglio 2013 — del decesso del ricorrente presso l’ospedale «Le
Molinette») che il giudicabile è deceduto il 28 luglio 2013 (atto

8

della ricorrente nella detenzione e nel porto illegali della pistola; la Chirico è estranea all’incontro tra Brezil e la vittima.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

n. 2560, Uff. 2, Parte 2, Serie B, Anno 2013 del registro degli
atti di morte del comune di Torino).

La relativa declaratoria prevale sia su ogni altra pronuncia di
estinzione del reato, compresa quella della prescrizione maturata prima dell’evento letale, in quanto qualsivoglia «accertamento costitutivo» è, per vero, «precluso nei confronti di persona
non più in vita» (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009 – dep.
29/12/2009, Martinenghi e altri, Rv. 245162), sia su ogni deliberazione «di proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 24507
del 09/06/2010 – dep. 30/06/2010, Lombardo, Rv. 247790),
p erch é — deve ribadirsi — «la morte dell’imputato determina il
venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale», colla
conseguenza che «resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi
dell’ impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza
del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità» (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 dep. 13/12/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).

6. — Il ricorso della Chiricò non merita accoglimento.
7. — La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto della
trattamento sanzionatorio con congruo riferimento al criterio
della «estrema gravità del delitto commesso» (caratterizzato dalla premeditazione), esplicitamente formulato in ordine
alla commisurazione delle diminuzioni e implicitamente assunto in relazione alla dosimetria della pena base.
Quanto al contenutissimo aumento, applicato a titolo di
continuazione (in misura pari alla metà di quello irrogato al
compartecipe deceduto), i giudici di merito hanno valutato
specificamente la posizione della ricorrente, apprezzando la «inesistenza di precedenti specifici».

9

Orbene, la morte dell’imputato, intervenuta successivamente
alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G. *

Udienza del 6 novembre 2013

8. — I residui motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente
sono manifestamente infondati.

8.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di
—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a
quo applicato una determinata disposizione in relazione
all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di
appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce
dei principi di diritto fissati da questa Corte.

8.2 — Neppure manifestamente ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come
illustrato nella narrativa che precede — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione
(v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella,
massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre
2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta
a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
— né il vizio della contraddittorietà della motivazione
che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti
punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro,
tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa;

z

y^
10

legge:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

— né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla
violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o
dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi
dell’articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o
scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di
inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima:
Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 — dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della
motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti
nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e
della valutazione del giudice a quo il difensore non offre (così
come impone la osservanza del principio di autosufficienza del
ricorso, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli,
massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368,
Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n.
21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18 maggio 2006,
n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n.
16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile
2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta
rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza
(pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza
esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni
soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono ina m-

ity
11

Udienza del 6 novembre 2013

Ricorso n. 30.844/2012 R. G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 30.844/2012 R. G.

Udienza del 6 novembre 2013

8.3 — Conseguono il rigetto del ricorso della imputata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione a favore delle parti civili delle spese sostenute nel presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo che segue.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
Brezil Renzo, per essere i reati estinti per morte dell’imputato.
Rigetta il ricorso della Chiricò e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese, sostenute
in questo giudizio dalle parti civili,, che liquida iin favore dello
Stato, in complessivi eur o cinquemila, oltre accessori come
per legge.
Così deciso, il 6 novembre 2013.

missibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc.
pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA