Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4697 del 08/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4697 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale dì Asti
avverso la sentenza del 11.11.2013
del GIP del Tribunale di Asti
nei confronti di:
1. Ferrero Claudio, nato a Canale il 4.4.1973

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del RG., in persona del Sost.Proc. Gen.
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata

1

Data Udienza: 08/01/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Con un unico motivo di ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, assumendo che il G.I.P. ha fondato la propria decisione sull’assenza di
«professionalità» rilevante ai sensi del d.lgs. 152/06 nella condotta oggetto di contestazione e
sulla circostanza che, a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli
esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell’art. 121 TULPS, l’attività di raccolta e trasporto di
rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a specifici
provvedimenti autorizzativi.
Secondo il ricorrente la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato indirizzo
interpretativo (peraltro non condiviso dal ricorrente) della Corte di Cassazione, secondo cui il
reato contemplato dall’art. 256, comma primo, digs. 152/06 ha natura di reato comune ed
istantaneo, nel momento in cui richiede la prova di un’attività svolta in modo professionale o
imprenditoriale.
Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 offerta
dall’impugnata sentenza, premessa l’analisi della normativa di settore e richiamate le
precedenti pronunce dì questa Corte in materia, il P.M. ricorrente rileva che la parziale
abrogazione dell’art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come ritenuto dal giudice,
l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, essendo stata, al
contrario, ripristinata la norma generale che impone l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori
ambientali ai sensi dell’art. 212 d.lgs. 152/06.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata, ha concluso per l’annullamento
dell’impugnata sentenza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
2. Va, innanzitutto, ricordato che, a norma dell’art.459 comma 3 c.p.p., quando il giudice
non accoglie la richiesta di emissione di decreto penale, se non deve pronunciare sentenza di
proscioglimento a norma dell’art.129, restituisce gli atti al P.M.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il Giudice per le indagini preliminari può, qualora lo
ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto
l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate
nell’art.129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova
ai sensi dell’art.530 comma 2 stesso codice, alle quali, prima del dibattimento- non essendo
stata la prova ancora assunta- l’art.129 non consente si attribuisca valore processuale (Cass.
Sez. Un. 25.10.1995 n.18 e di recente Cass. sez.6 n.29538 del 27.6.2013 Rv. 256159)
3. Tanto premesso, il Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte,
sostanzialmente, due questioni: l’una concernente la natura del reato di cui all’art. 256 d.lgs
152/06 e l’altra l’ambito di operatività della deroga prevista dall’art. 266, comma 5, d.lgs.
152/06 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ritenute entrambe
rilevanti per confutare le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 11.11.2013, ha
assolto (con la formula “perché il fatto non sussiste”) Claudio Ferrero, nei confronti del quale il
Pubblico Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui
all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/06 perché effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti
urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) in assenza della prescritta
iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 d.lgs. 152/06.

esclusivamente l’attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicché la sua
mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta
di coloro che, come l’imputato, agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di
rifiuti abbandonate o consegnate dai privati.
Osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06, ai
«soggetti abilitati» allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante
sarebbe frutto di una svista del legislatore o del mancato coordinamento tra norme, non
essendosi tenuto conto dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti
mestieri girovaghi, cui conseguirebbe l’inevitabile liberalizzazione dell’attività medesima, non
potendosi peraltro ritenere ragionevole un’interpretazione che subordini l’operatività della
deroga di cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 al possesso dei requisiti soggettivi richiesti
dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114/98, trattandosi di disposizioni il cui
ambito di operatività è del tutto diverso da quello delineato per il d.lgs. 152/06.
5. La sentenza impugnata disattende i principi più volte affermati e ribaditi anche di recente
in un’articolata pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro,
Rv.2602666), che si intende integralmente richiamata.
Vanno, quindi, riaffermati i seguenti principi di diritto:
«la condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 dlgs. 152/06 è riferibile a chiunque
svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle
assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del
medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale
all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei
titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»
«la deroga prevista dall’art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l’attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora
ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per
l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114 e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo
commercio».
6. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di
Asti, che si atterrà ai sopraindicati principi.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma il 9.1.2015

4.11 G.I.P. assume, infatti, che l’iscrizione richiesta dall’art. 212 d.lgs. 152/06 riguarda

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