Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46968 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46968 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CROCCO PIETRO N. IL 08/07/1974
avverso l’ordinanza n. 20/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del
03/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. y N, p, 14 t„a co

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Data Udienza: 29/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3.04.2014 il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Crocco Pietro aveva chiesto la
rideterminazione della pena di anni 6 mesi 6 di reclusione e C 30.000 di multa
inflitta con sentenza emessa il 18.07.2011 dal medesimo Tribunale per il reato di
cui all’art. 73 (comma 1) DPR n. 309 del 1990, consistito nella detenzione c.d.
mista di sostanze stupefacenti pesanti e leggere (gr. 4,1037 di cocaina e gr.
204,97 di canapa indiana), a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 32

pena irrogata potesse ritenersi illegale, in quanto coerente (e anzi inferiore) ai
limiti edittali ripristinati dalla sentenza della Consulta, contemplanti una pena
detentiva minima di anni 8 di reclusione per la cocaina.
2. Ricorre per cassazione Crocco Pietro, personalmente, deducendo violazione di
legge in relazione agli artt. 3 Cost., 2 comma 2 cod. pen. e 30 legge n. 87 del
1953, censurando l’omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio con
riguardo alla porzione di pena relativa alla detenzione di marijuana.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede la
remissione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, e in subordine
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con le precisazioni che seguono.
2. La decisione del giudice dell’esecuzione di rigettare l’istanza del Crocco di
rideterminazione della pena in executivis è corretta, ma la relativa motivazione
deve essere rettificata da questa Corte nell’esercizio del potere riconosciutole
dall’art. 619 (comma 1) del codice di rito di correggere gli errori di diritto
presenti nella motivazione del provvedimento impugnato che risultino inidonei a
produrne l’annullamento, in quanto privi di influenza decisiva sul dispositivo.
L’argomento in forza del quale l’ordinanza gravata ha ritenuto intangibile il
giudicato formatosi sulla misura della pena – di anni 6 mesi 6 di reclusione e C
30.000 di multa – irrogata dal giudice della cognizione, secondo cui la pena
inflitta nel caso concreto non può considerarsi illegale perché inferiore al minimo
edittale della pena detentiva di anni 8 di reclusione attualmente prevista per la
violazione dell’art. 73 comma 1 DPR n. 309 del 1990 a seguito del ripristino dei
limiti edittali previgenti (rispetto all’epoca del fatto, commesso il 27.07.2010) in
conseguenza della declaratoria di illegittimità delle norme di cui agli artt. 4-bis e
4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n.
49 del 2006, pronunciata con sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale,
contraddice il principio di diritto affermato da questa Corte suprema di
cassazione a Sezioni Unite colla sentenza n. 33040 del 26/02/2015, imputato (
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del 2014 della Corte costituzionale; il giudice dell’esecuzione escludeva che la

Jazouli (Rv. 264205), secondo cui “è illegale la pena determinata dal giudice
attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe
cosiddette “leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come
modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma
dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche
nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali
previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella
del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità”.

comunque destinata a incidere e produrre effetti sulla fattispecie in esame,
avente ad oggetto una condanna inflitta per la detenzione illecita anche di droga
c.d. pesante, come la cocaina.
Risulta ex actis che la pena di cui alla sentenza 18.07.2011 del Tribunale di
Cosenza è stata irrogata al ricorrente per un’unica condotta di detenzione
cumulativa di più sostanze stupefacenti di diversa tipologia, comprendenti, oltre
a 204,97 grammi di canapa indiana, anche un quantitativo di 4,1037 grammi di
cocaina, condotta che è stata unitariamente considerata agli effetti della
determinazione della pena senza applicazione di aumenti a titolo di continuazione
(interna): il ripristino, operato dalla citata sentenza della Corte costituzionale con
effetto ex tunc, del trattamento sanzionatorio differenziato originariamente
previsto – in termini alquanto più miti – per le condotte illecite riguardanti le c.d.
droghe leggere (come la canapa indiana), non può dunque esplicare alcuna
efficacia concreta nel caso in esame, nel quale la pena è stata correttamente
quantificata dal giudice della cognizione con riguardo alla cornice edittale
prevista per la cocaina, che non è stata incisa (se non in senso più sfavorevole al
reo) dalla pronuncia della Consulta.
L’unicità della condotta sanzionata, frutto della soppressione della distinzione
tabellare, agli effetti punitivi, tra le diverse tipologie di stupefacenti operata dalla
legge – n. 49 del 2006 – in vigore nel momento in cui il ricorrente ha commesso il
reato ed è stato giudicato (Sez. 6 n. 10613 dell’11/02/2014, Rv. 259356),
esclude perciò qualsiasi profilo di illegalità della pena in concreto inflitta, avendo
il condannato semmai tratto beneficio dall’assenza di autonomia (allora) della
concorrente detenzione di sostanza di tipo “leggero” (marijuana), che ha evitato
al Crocco l’aggravio sanzionatorio destinato ora a (ri)prodursi in conseguenza
della ripristinata distinzione ontologica tra le condotte riguardanti le droghe
pesanti, da un lato, e le droghe leggere, dall’altro, derivante dall’intervento della
Consulta agli effetti degli artt. 71 e segg. cod. pen..
3. Il ricorrente non era dunque titolare di alcuna legittima pretesa alla
rivisitazione in sede esecutiva del trattamento sanzionatorio, e il relativo rigetto,
2

Soccorre, invece, la considerazione che la citata sentenza della Consulta non è

da parte dell’ordinanza impugnata è dunque giuridicamente corretto, con le
precisazioni sopra indicate, non sussistendo alcuna delle violazioni di legge
lamentate nel ricorso.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali; va disposta, in ragione della rettifica apportata alla
motivazione del provvedimento impugnato, la trasmissione al giudice che l’ha
pronunciato di copia integrale della presente sentenza (anziché del solo
dispositivo), ai sensi dell’art. 625 comma 3 cod.proc.pen..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al
Tribunale di Cosenza ai sensi dell’art. 625 comma 3 cod.proc.pen..
Così deciso il 29/10/2015

P.Q.M.

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