Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46966 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46966 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LMNOUAR KHALED N. IL 05/03/1990
avverso la sentenza n. 12130/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Lmnouar Khaled ricorre avverso la sentenza 5.3.13, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in tentato furto
aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi cinque di reclusione ed
€200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

comportamento processuale e la giovane età dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

DEMOggiT.ATAI
IN CANCELLERIA

comma 1, lett. b) c.p.p. , per non avere il giudice ‘calcolato una pena più ridotta’ per il buon

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