Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46964 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46964 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l’ordinanza n. 2315/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 43
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Uditi difensor Avv.;

•••••

Data Udienza: 06/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha
disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale (derivante da precedente
ordinanza del 11 ottobre 2011) nei confronti di Palau Giovannetti Pietro (in riferimento al
contenuto del decreto di cumulo emesso il 20 dicembre 2007), per mancata presentazione del
Palau presso l’UEPE di Milano per la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni.

2. Avverso l’ordinanza emessa in data 15 gennaio 2013 ha proposto ricorso per cassazione – a
mezzo del difensore, Palau Giovannetti Pietro, articolando distinti motivi.
La necessaria sintesi dei contenuti, operata ai sensi dell’art. 173 co.1 disp.att. cpp, anche in
virtù dell’esito del ricorso, porta ad evidenziare esclusivamente alcuni aspetti procedurali, nel
senso che segue :
a) è stata formulata, al secondo motivo, doglianza in relazione alle modalità di notifica della
ordinanza di concessione dell’affidamento in prova del 11.10.2011, ordinanza che non sarebbe
stata notificata a mani dell’interessato, ma al solo difensore. Tale vizio determinerebbe la
nullità della decisione di revoca ;
b) è stata formulata, al terzo motivo, doglianza in punto di genericità dei contenuti dell’avviso
per l’udienza del 15 gennaio 2013, recante l’indicazione «revoca ordinanza» , nonchè doglianza
relativa alle modalità di notifica di tale avviso, essendo stato notiziato il solo difensore. Non
sarebbero inoltre state considerate le comunicazioni intervenute tra il Palau Giovannetti e l’
UEPE di Milano ed in particolare i contenuti del fax del 10 ottobre 2011.

3. Circa tali aspetti in rito, che appaiono preliminari ad ogni altra valutazione, va affermato che
il motivo relativo alla genericità della convocazione per l’udienza del 15 gennaio 2013 è
fondato.
Tale atto, che risulta ritualmente portato a conoscenza del destinatario, va ritenuto carente
degli essenziali requisiti informativi, posto che l’oggetto della procedura viene genericamente
indicato con la espressione ‘revoca ordinanza’. Manca alcun riferimento alla ‘tipologia’ di
ordinanza di cui si discute, alla sua data di emissione, ai contenuti della medesima.
Non può ritenersi dunque che l’atto abbia prodotto l’effetto di porre in condizione ‘effettiva’ il
destinatario di esercitare il diritto di controdeduzione e difesa sull’oggetto del procedimento, il
che determina nullità della procedura camerale e della decisione emessa.
Ciò rende non valutabili i residui motivi, dato che tale aspetto riguarda la regolare
instaurazione del contraddittorio.
Va in ogni caso rilevato che in sede di rinvio dovranno essere ricostruite e valutate le modalità
concrete di notifica all’interessato del provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in
data 11.10.2011, in virtù dei principi espressi da questa Corte di legittimità nella sentenza n.
836 del 6.10.2000, rv 218931 (necessaria convocazione personale del soggetto destinatario
della misura alternativa previa indicazione del tempo e del luogo dell’adempimento).

Detta ordinanza risulta, a sua volta, oggetto di sospensione con provvedimento emesso il 19
marzo 2013 dal medesimo Tribunale di Sorveglianza , essendo pendente il presente ricorso per
cassazione, il che consente di evitare ogni richiamo alla richiesta di sospensione della
esecuzione qui irritualnnente proposta.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Brescia.
Così deciso il 6 maggio 2015

Il Consigliere Estensore

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