Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46963 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46963 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERAFIN GIANLUCA N. IL 23/02/1972
BERNARDINI ISTEVAN N. IL 01/12/1976
avverso la sentenza n. 300173/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

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Serafin Gianluca e Bernardini Istevan ricorrono avverso la sentenza 31.1.13, emessa dal Tribunale
di Venezia ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata a ciascuno, per il reato di
tentato furto aggravato in concorso, concesse ad entrambi l’attenuante ex art.62 n.6 c.p. equivalente
anche alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alle ‘ampie ammissioni’ rese dai
due imputati in sede di convalida dell’arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per mancanza di

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