Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46963 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46963 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
avverso la ordinanza del 29/05/2015 del Tribunale del riesame di Lecce
nel procedimento nei confronti di:
Sgura Andrea, nato a Brindisi il 3/10/1993
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce, investito
da richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento con cui era
stata applicata a Andrea Sgura la custodia cautelare in carcere per i reati di cui
agli artt. 73 e 74 T.U. n. 309 del 1990.
In particolare, Andrea Sgura era stato raggiunto dalla misura cautelare in
quanto gravemente indiziato di aver fatto parte di un’associazione dedita al
narcotraffico operante a Brindisi fino al marzo 2012 (capo 23) e di aver, in
concorso con altri, collaborato sino alla medesima data ad attività di spaccio di
sostanze stupefacenti di varia tipologia (capo 18).

Data Udienza: 13/11/2015

Secondo • il Tribunale del riesame, gli elementi esposti nell’ordinanza
cautelare dimostravano come lo Sgura avesse operato all’interno del sodalizio
criminale capeggiato da Jury Rosafio, Vincenzo D’Ignazio e Cosimo D’Alema
come preposto all’attività di spaccio, a lui fornita dai capi dell’organizzazione e ai
quali consegnava gli incassi, e all’attività di recupero dei crediti dell’associazione.
Il Tribunale accoglieva invece la richiesta di riesame in ordine alle esigenze

codice di rito, in quanto la contestazione formulata si riferiva ad un’attività
illecita tutta racchiusa in un arco temporale risalente nel tempo (dal 2011 fino a
marzo 2012), il ruolo assunto dall’indagato non era di primissimo piano, che
l’indagato di giovanissima età non aveva né precedenti penali significativi (un
unico precedente per guida senza patente) né altre pendenze e che non
risultavano dall’epoca dei fatti comportamenti censurabili per i quali vi fosse la
necessità di un intervento cautelare.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce, chiedendone l’annullamento, per la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 275 cod. proc. pen.
Secondo la Procura ricorrente, il fattore “tempo” può essere valorizzato
soltanto per stabilire l’adeguatezza della misura cautelare da applicare, ma non
per elidere le esigenze cautelari presunte per legge.
Nel caso di specie, inoltre, l’associazione criminale nella quale operava
l’indagato avrebbe operato per un tempo particolarmente lungo (considerato tra
l’altro che la data finale dell’attività è stata determinata dalla chiusura delle
indagini, ritenendo plausibile un’ulteriore operatività in epoca successiva), con
collegamenti e ramificazione nel Nord-Italia, e sarebbe stata caratterizzata da
una struttura tutt’altro che rudimentale.
Inoltre, il 22 gennaio 2015 risultava essere stato arrestato Antonio Saracino,
uno dei canali di rifornimento del sodalizio criminale, a dimostrazione della
operatività dell’associazione per un periodo ulteriore.
L’ordinanza impugnata, omettendo di considerare tali elementi, si sarebbe
appiattita nel recepire acriticamente i precedenti di legittimità, senza verificare
se l’associazione

de qua

presentasse caratteri di stabilità tali da rivelare

l’attualità delle esigenze cautelari.

2

cautelari, che riteneva prive dei requisiti di attualità e concretezza richiesti dal

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Questa Corte di legittimità ha affermato, in tema di misure coercitive
disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,

esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a
dimostrarne l’attualità, in quanto il decorso di un arco temporale significativo può
esser sintomo di un proporzionale affievolimento del pericolo di reiterazione
(Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670).
In altri termini, si è inteso stabilire che, anche per i reati per i quali vige la
presunzione relativa di cui all’art. 275, comma terzo cod. proc. pen. (esistenza
delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare carceraria), la
distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, quale
circostanza tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza
cautelare, comporta l’obbligo del giudice di motivare sia in relazione a detta
attualità sia in relazione alla scelta della misura.
Questa affermazione si fonda per la fattispecie penale in esame sulla
constatazione che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non
presuppone necessariamente, ne’ sotto il profilo fenomenico ne’ sotto il profilo
normativo, l’esistenza di una struttura organizzativa complessa, essendo una
fattispecie “aperta”, idonea a qualificare in termini di rilevanza penale situazioni
fortemente eterogenee, oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale
all’organizzazione di tipo “familiare”. Con la conseguenza che, in un panorama
così variegato, il giudice deve valutare ogni singola fattispecie concreta
sottoposta al suo esame, ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua
ottica, a scalfire la presunzione relativa operante per il reato in esame, ovvero a
dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con
misure di minore afflittività.
Nel caso in esame, i Giudici del riesame si sono attenuti a questa doverosa
verifica, apprezzando le varie circostanze addotte dalla difesa a dimostrazione
dell’insussistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata si sottrae alle censure
del ricorrente, in quanto assistita da un apparato giustificativo adeguato, esente
da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione
del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al
parametro di cui all’art 275 c.p.p., in quanto ancorato a specifiche circostanz
3

che, in presenza di condotte esecutive risalenti nel tempo, la sussistenza delle

fatto (illustrate in premessa) e pienamente idoneo ad individuare, in modo
puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare la mancanza di attualità e
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.
Le diverse argomentazioni sostenute nel ricorso, quanto in particolare alla
struttura e durata del sodalizio criminale, si presentano al contrario meramente
assertive e comunque irrilevanti (come l’arresto di un fornitore non facente parte

ordinanza genetica (dove a pag. 15 si attribuisce all’associazione facente capo al
duo Rosafio-D’Alema una struttura “alquanto rudimentale”). In ogni caso, si
tratta di elementi che non attengono in ogni caso alla posizione dello Sgura.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 13 1/2015.

del sodalizio), oltre a voler tacere delle diverse valutazioni contenute nella stessa

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