Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46961 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46961 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIGORAS ION CATALIN N. IL 19/07/1982
BOT FLAVIUS SILVIU N. IL 25/01/1979
GIDEA ADRIAN LORIN N. IL 10/07/1983
GRIGORAS PETRU LAURENTIU N. IL 04/11/1979
avverso la sentenza n. 3416/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Grigoras Ion Catalin, Bot Flavius Silviu, Gidea Adrian Lorin e Grigoras Petru Laurentiu ricorrono
avverso la sentenza 29.11.12, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Savona ai sensi degli artt.444 SS.
c.p.p., con la quale è stata applicata, per i reati di furto aggravato in concorso loro rispettivamente
ascritti, unificati ex art.81 cpv. c.p., concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti , a Grigoras
lona Catalin la pena di anni tre di reclusione ed € 1.700,00 di multa; a Bot Flavius Silviu la pena di

mesi sette di reclusione ed € 600,00 di multa e a Grigoras Petru Laurentiu la pena di anni due, mesi
quattro di reclusione ed E 800,00 di multa.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con tre distinti atti di
identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato
in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare all’esito delle indagini svolte,
agli elementi indicati nelle ordinanze di custodia cautelare e alla confessione resa dagli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

anni due, mesi sette di reclusione ed E 1.200,00 di multa; a Gidea Adrian Lorin la pena di anni uno,

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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