Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46960 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46960 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO ORAZIO N. IL 15/08/1946
CUNSOLO ALESSANDRO SAVERIO N. IL 23/02/1973
DRAGO FABRIZIO N. IL 15/10/1982
VITALE GAETANO N. IL 10/11/1975
CARANI MASSIMO N. IL 07/02/1974
avverso l’ordinanza n. 375/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre applicava a
Cunsolo Alessandro, Drago Fabrizio, Di Mauro Orazio, Carani Massimo, Vitale Gaetano, a
norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro
200,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 624, 625, comma primo, n. 2 e 5 C.P.
Gli imputati Carani e di Mauro e il difensore del Vitale, del Cunsolo e del Drago hanno
proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta la mancata applicazione dell’art. 129
cod. pen. Nel ricorso del Drago è anche censurata la valutazione di congruità della pena

manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare
la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento in
particolare agli elementi contenuti nel fascicolo del P.M. (verbale di arresto, di sequestro e
denuncia — querela). E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso appare manifestamente
infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna
violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo
1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio
condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre
l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del
trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma
considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna di ciascuno dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

12 E

o

i TATA

Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e comunque

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