Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46960 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46960 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce
avverso la ordinanza del 22/05/2015 del Tribunale del riesame di Lecce;
nel procedimento nei confronti di:
D’Alema Letterio, nato a Brindisi il 24/10/1977
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato, l’avv. Giuseppe Guastella, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce, investito
da richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento con cui era
stata applicata a Letterio D’Alema la custodia cautelare in carcere per i reati di
cui agli artt. 73 e 74 T.U. n. 309 del 1990.
In particolare, Letterio D’Alema era stato raggiunto dalla misura cautelare
in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte di un’associazione dedita al
narcotraffico operante in Brindisi fino al marzo 2012 (capo 23) e di aver, in
concorso con altri, collaborato sino alla stessa data ad attività di spaccio di

Data Udienza: 13/11/2015

sostanze stupefacenti di varia tipologia, reperendo i clienti, consegnando la
droga e ricevendone i corrispettivi (capo 18).
Secondo il Tribunale del riesame, gli elementi esposti nell’ordinanza
cautelare dimostravano che il D’Alema avesse coadiuvato il fratello, posto in
posizione apicale all’interno all’associazione criminale, nell’attività di spaccio, nel
reperire nuovi clienti, nella preparazione della droga da commercializzare e nella

Il Tribunale accoglieva invece la richiesta di riesame in ordine alle esigenze
cautelari, che riteneva prive dei requisiti di attualità e concretezza richiesti dal
codice di rito, in quanto la contestazione formulata si riferiva ad un’attività
illecita tutta racchiusa in un arco temporale risalente nel tempo (dal 2011 fino a
marzo 2012), che il ruolo assunto dall’indagato era marginale, sostanzialmente
di ausilio del fratello Cosimo, che l’indagato aveva un unico precedente per
tentato furto risalente al 2000 e nessuna altra pendenza, e che la difesa aveva
documentato lo svolgimento da parte di questi di attività lavorativa.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce, chiedendone l’annullamento, per la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 275 cod. proc. pen.
Secondo la Procura ricorrente, il fattore “tempo” può essere valorizzato
soltanto per stabilire l’adeguatezza della misura cautelare da applicare, ma non
per elidere le esigenze cautelari presunte per legge.
Nel caso di specie, inoltre, l’associazione criminale nella quale operava
l’indagato avrebbe operato per un tempo particolarmente lungo (considerato tra
l’altro che la data finale dell’attività è stata determinata dalla chiusura delle
indagini, ritenendo plausibile un’ulteriore operatività in epoca successiva), con
collegamenti e ramificazione nel Nord-Italia, e sarebbe stata caratterizzata da
una struttura tutt’altro che rudimentale.
L’ordinanza impugnata, omettendo di considerare tali elementi, si sarebbe
appiattita nel recepire acriticamente i precedenti di legittimità, senza verificare
se l’associazione

de qua

presentasse caratteri di stabilità tali da rivelare

l’attualità delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2

9171

riscossione dei relativi crediti dalla clientela del gruppo.

2. Questa Corte di legittimità ha affermato, in tema di misure coercitive
disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
che, in presenza di condotte esecutive risalenti nel tempo, la sussistenza delle
esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a
dimostrarne l’attualità, in quanto il decorso di un arco temporale significativo può
esser sintomo di un proporzionale affievolimento del pericolo di reiterazione

In altri termini, si è inteso stabilire che, anche per i reati per i quali vige la
presunzione relativa di cui all’art. 275, comma terzo cod. proc. pen. (esistenza
delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare carceraria), la
distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, quale
circostanza tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza
cautelare, comporta l’obbligo del giudice di motivare sia in relazione a detta
attualità sia in relazione alla scelta della misura.
Questa affermazione si fonda per la fattispecie penale in esame sulla
constatazione che l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non
presuppone necessariamente, ne’ sotto il profilo fenomenico ne’ sotto il profilo
normativo, l’esistenza di una struttura organizzativa complessa, essendo una
fattispecie “aperta”, idonea a qualificare in termini di rilevanza penale situazioni
fortemente eterogenee, oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale
all’organizzazione di tipo “familiare”. Con la conseguenza che, in un panorama
così variegato, il giudice deve valutare ogni singola fattispecie concreta
sottoposta al suo esame, ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua
ottica, a scalfire la presunzione relativa operante per il reato in esame, ovvero a
dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con
misure di minore afflittività.
Nel caso in esame, i Giudici del riesame si sono attenuti a questa doverosa
verifica, apprezzando le varie circostanze addotte dalla difesa a dimostrazione
dell’insussistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata si sottrae alle censure
del ricorrente, in quanto assistita da un apparato giustificativo adeguato, esente
da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione
del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al
parametro di cui all’ad 275 c.p.p., in quanto ancorato a specifiche circostanze di
fatto (illustrate in premessa) e pienamente idoneo ad individuare, in modo
puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare la mancanza di attualità e
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa.

3

od,

(Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670).

F

Le diverse argomentazioni sostenute nel ricorso, quanto in particolare alla
struttura e all’attività del sodalizio criminale, si presentano al contrario
meramente assertive e non trovano neppure fondamento nell’ordinanza genetica
(dove a pag. 15 si attribuisce all’associazione facente capo al duo RosafioD’Alema una struttura alquanto rudimentale).

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 13/11/2015.

P.Q.M.

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