Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46959 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46959 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC ASSUNTA N. IL 03/02/1972
avverso la sentenza n. 4493/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Latina applicava a Halilovic Assunta, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di anni uno di reclusione e 300,00 € di multa in ordine al
reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 e 5 C.P.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata che si duole della mancata
applicazione dell’art. 129 C.P.P.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e comunque
manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare

dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento in
particolare alle risultanze del fascicolo del P.M. E tale motivazione, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998,
Messina).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e

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