Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46957 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46957 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINTO LUIGI N. IL 26/09/1978
avverso la sentenza n. 5967/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 15/07/2013
Pinto Luigi ricorre avverso la sentenza 14.12.12, emessa dal Tribunale di Torino ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di concorso in furto aggravato e
violazione dell’art. 385 c.p., unificati ex art.8 I cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti
anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 320,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
alla applicazione di una pena in misura così elevata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. , per non avere il giudice motivato le ragioni che lo avevano indotto