Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46956 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46956 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUSCA ELVIS EMILIAN N. IL 10/05/1970
avverso la sentenza n. 2929/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
27/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Trusca Elvis Emilian ricorre avverso la sentenza 27.12.12, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in furto aggravato e
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. , per non avere il giudice motivato le ragioni che lo avevano indotto a non

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla confessione resa
dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

DEMOSITATA.

ritenere applicabile Part.129 c.p.p.

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