Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46953 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46953 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC DRAGO N. IL 03/01/1994
avverso la sentenza n. 1147/2012 TRIBUNALE di CASSINO, del
24/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Jovanovic Drago ricorre avverso la sentenza 24.11.12, emessa dal Tribunale di Cassino ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso
in abitazione, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di
anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’ art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

comma 1, lett. b) c.p.p. per illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei

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