Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46950 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46950 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTARELLA MARIO N. IL 27/07/1981
avverso la sentenza n. 333/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GIARRE, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, applicava a
CANTARELLA Mario, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in ordine ai reati di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle generalità, commesso il 12 ottobre 2012.
Propone ricorso per cassazione, integrato con memoria, l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto ed alla comunicazione di notizia di reato.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato anche in tema di trattamento sanzionatorio, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche con riferimento all’esclusione delle attenuanti generiche ed all’incidenza della recidiva, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti,
del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto
l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di
fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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