Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46945 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46945 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCCHESI KATIA N. IL 07/12/1980
RUBERTI SORAICA N. IL 02/05/1988
avverso la sentenza n. 12392/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 15/07/2013
JR,
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano applicava a Lucchesi Katia e Ruberti
Soraica, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., rispettivamente la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 56, 624 bis,
comma primo, 61, n. 5, C.P.
I difensori delle imputate hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta
l’ncongruità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il Tribunale,
determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del
resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha
espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione
di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né
della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto
non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna di ciascuna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Componente estensore
nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di