Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46941 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46941 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIZZOLO RUDY MOSE’ N. IL 25/05/1987
avverso la sentenza n. 5789/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 15/07/2013
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino applicava a Rizzolo Rudy Mosè, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine
al reato di cui agli artt. 624 bis C.P.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che si duole della incongruità
della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il
Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in
conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del
quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto
l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso
sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Componente estensore
r si n
punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini),