Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46938 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46938 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGADZE DAVID N. IL 08/09/1983
REVAZ JINTCHARADZE N. IL 13/03/1975
AVALIANI GIORGI N. IL 18/06/1981
GUMBERLIDZE ZVIAD N. IL 07/12/1979
avverso la sentenza n. 114/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
04/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

t
Giorgadze David, Revaz Jivér
nchadze, Avaliani Giorgi e Gumbendze Zviad ricorrono avverso la
sentenza 4.1.13, emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata
applicata, per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, in concorso, concesse attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva per Giorgadze, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed
€300,00 di multa a Giorgadze; la pena — condizionalmente sospesa – di anni uno di reclusione ed

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice, pur concedendo le attenuanti generiche, ridotto la
pena prevista con il doppio abbattimento per il tentativo.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché sostanzialmente
generici, sia in quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata — che prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche per il solo Giorgadze -, si
è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, di cui ha dato atto con
l’indicazione analitica del calcolo della pena, e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art. 129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

€200,00 di multa a ciascuno degli altre tre imputati.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15 luglio 2013

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