Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46931 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46931 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINELLA MATTEO N. IL 08/03/1967
avverso la sentenza n. 12904/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 15/07/2013

Minella Matteo ricorre avverso la sentenza 11.12.12, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in furto
aggravato in abitazione e violazione dell’art.707 c.p., unificati ex art.8 l cpv. c.p. e concesse le
attenuanti ex artt.62 n.6 e 62-bis c.p., equivalenti, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed
€400,00 di multa.

comma 1, lett. e) c.p.p. , non avendo il giudice motivato in ordine alla insussistenza di elementi per
una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento all’avvenuto arresto in flagranza
dell’imputato ad opera dei carabinieri dopo un inutile tentativo di fuga dall’abitazione che poco
prima il Minella aveva messo a soqquadro con l’ausilio di un complice riuscito a fuggire.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 15 luglio 2013

0-“E P0111 1 Tilla A

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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